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Data: 09/10/2018 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi - Quando l'interesse della pubblica amministrazione si scontra con l'interesse del proprio dipendente, l'Ordinamento giuridico deve approntare specifici rimedi per permettere il bilanciamento e la comparazione delle contrapposte posizioni. Si tratta di un principio di diritto e, prima ancora, di un'esigenza pratica, che risalta soprattutto in occasione di un procedimento disciplinare intentato dalla p.a. verso un suo appartenente. Se questa esigenza non viene soddisfatta è necessario rivolgersi al Giudice delle Leggi che, opportunamente interrogato, potrà sanare il gap e trovare la risposta al quesito. E' quello che si è verificato, del resto, in occasione del caso giudiziario trattato dal Tar Genova con ordinanza n. 275 del 6 aprile 2018, dove appunto il dossier è stato spedito in Corte Costituzionale. Indice:
Ufficiali e agenti di PG: procedimenti, ricorsi e decisioni[Torna su] Partiamo dall'inizio. La vicenda attiene alla domanda di annullamento di una decisione della commissione di secondo grado per i procedimenti disciplinari per ufficiali ed agenti di PG del 2014. Controparte: Ministero della Giustizia e Ministero della Difesa. Il procedimento presupposto è abbastanza articolato, come del resto accade in tutti i procedimenti disciplinari analoghi a questo. A) 2010 prima fase, sentenza della Corte di Appello: il Vice Questore aggiunto della Polizia di Stato viene condannato per reati ex artt. 110, 61 n. 2 e 479 c.p.; B) 2012 seconda fase, sentenza definitiva della Cassazione: la condanna diviene definitiva; C) 2013 terza fase, con specifico atto di incolpazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello avvia il procedimento disciplinare previsto per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dagli artt. 16 - 18 D. Lgs. n. 271 del 28.07.1989; D) 2014 quarta fase, la Commissione di disciplina condanna alla sanzione della sospensione dall'impiego per mesi quattro; E) 2014 quinta fase, la Commissione disciplinare di secondo grado conferma la condanna; F) 2014 quinta fase, l'interessato presenta il suo ricorso in Tribunale; G) 2018 sesta fase, i magistrati dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 17 D. Lgs. n. 271 del 28.07.1989 nella parte in cui non prevede che, nel procedimento disciplinare iniziato a seguito di sentenza penale di condanna per i medesimi fatti oggetto di incolpazione, trovino applicazione i termini stabiliti dall'art. 9 co. 2 L. 19/90 per l'avvio e la conclusione del procedimento, per contrasto con gli artt. 3 e 97 primo co. Cost. Ufficiali e agenti di PG: ritardo contestazioni disciplinari[Torna su] Passiamo all'esame della norma, in estrema sintesi. La contestazione è notificata all'incolpato e contiene l'avviso che fino a 5 giorni prima dell'udienza può presentare memorie e documenti. Seguono le regole sulla composizione della commissione competente a giudicare, sulle disposizioni applicabili, sull'esercizio dell'accusa, sulla facoltà di nomina di un difensore. Problemi si pongono in caso di ritardo nell'avvio del procedimento disciplinare, pur dopo la conoscenza della sentenza penale di condanna definitiva, o di eccessiva durata del procedimento disciplinare stesso. Ufficiali e agenti di PG: effetti del ritardo nelle contestazioni[Torna su] I problemi che si pongono al verificarsi di questa situazione sono di due tipi. Il primo riguarda l'avvio del procedimento, il secondo la sua durata. Stando alle regole di base del sistema di incolpazione disciplinare, un termine di oltre 7 mesi dalla data di conoscenza della sentenza penale all'avvio del procedimento disciplinare è eccessivo. Così come è eccessiva, in generale, la latenza del procedimento stesso; per avere una pietra di paragone, si pensi che nel caso preso qui come spunto quella durata ha superato un anno, quindi un tempo di molto superiore al termine di 180 + 90 giorni a disposizione dell'amministrazione che procede. Ufficiali e agenti di PG: i termini perentori mancanti[Torna su] La questione si è posta e si pone dunque, secondo le note del Tar Genova di aprile 2018, per la mancanza espressa di termini perentori per l'avvio e la conclusione di questo tipo di procedimento a seguito di sentenza penale di definitiva condanna. Ecco perché si è chiesto l'intervento della Corte Costituzionale. Ufficiali e agenti di PG: esigenza di civiltà giuridica[Torna su] Il succo della questione è il seguente. Le complesse norme che regolano i vari procedimenti disciplinari devono essere necessariamente permeate dal principio di civiltà giuridica in forza del quale, quello stesso procedimento, non può essere promosso in ritardo rispetto al momento della conoscenza dei fatti cui si riferisce. Economicità e speditezza dell'azione amministrativa devono essere funzionali allo scopo perseguito, anche in sede disciplinare nei confronti di ufficiali ed agenti di P.G. In pratica: tali canoni sono meritevoli di tutela in quanto declinazioni del principio del buon andamento, cui corrisponde l'esigenza dell'incolpato di un sollecito svolgimento del rito, per non restare a tempo indefinito esposto all'irrogazione della sanzione. Altre informazioni su questo argomento? Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi 3286090590 avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com
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