Data: 10/10/2018 10:00:00 - Autore: Antonio Pagano
di Antonio Pagano - Spesso i datori di lavoro intimano il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.
Ma cosa significano precisamente?

Giusta causa

L'articolo 2119 del c.c regola il recesso per giusta causa al fine di limitare il potere di recesso individuando dei comportamenti idonei a legittimare il licenziamento del lavoratore.

Con il termine giusta causa si indica quel comportamento lesivo ed oltraggioso del lavoratore idoneo a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro con effetto immediato. Se il comportamento del lavoratore ha raggiunto la soglia di gravit� tale il datore pu� intimare la giusta causa senza obbligo di preavviso, ponendo fine a quello che il contratto di lavoro. Tale disciplina si applica anche al contratto di lavoro a tempo determinato purch� alla base ci sia sempre un comportamento che non consenta pi� la prosecuzione del lavoro e quindi il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. Il giudice pu� rilevare la giusta causa di licenziamento di un dipendente secondo la giurisprudenza cio� quando viene accertato in modo concreto e non come fatto astratto, la mancata dimostrazione di una giusta causa far� in modo che il lavoratore sia reintegrato come prevedeva l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, modificato dalla legge 92/2012 (Riforma Fornero) e dal Jobs Act. La giusta causa pu� essere intimata per tanti motivi tra cui una violazione del patto di non concorrenza, in caso di assenza del lavoratore in seguito ad una visita medica fiscale, in caso di un dipendente che sottrae beni all'azienda, in caso di falso infortunio e falsa malattia comune e di rifiuto ingiustificato del lavoratore ad eseguire la propria prestazione. Ma ci sono dei casi in cui non pu� essere intimata la giusta causa in caso : di trasferimento d'azienda, di fallimento dell'imprenditore, di cessione dell'azienda.

Giustificato motivo


Il giustificato motivo pu� verificarsi quando il lavoratore incorre in un inadempimento degli obblighi contrattuali ma di minore gravit� rispetto alla giusta causa rispetto alla quale c'� l'obbligo del preavviso da parte del datore nei confronti del prestatore per cui in questo caso si parla di giustificato motivo soggettivo . Il giustificato motivo pu� essere anche oggettivo e cio� quando si collega a ragioni inerenti all'attivit� produttiva e all'organizzazione del lavoro, anche in questo caso c'� l'obbligo del preavviso. Un chiaro esempio di licenziamento per giustificato motivo oggettivo � il licenziamento tecnologico: dovuto all'introduzione di nuove tecnologie che consentono al datore di ridurre il numero dei lavoratori.

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