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Data: 10/10/2018 16:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Tante le novità del Decreto Sicurezza in materia d'immigrazione, tra queste anche due nuovi permessi di soggiorno. Il primo riguarda i migranti che, a causa di calamità naturali presenti nel loro paese di origine, si trovano nell'impossibilità momentanea di rientrarvi perché il ritorno e la permanenza non sarebbero sicuri. Il secondo invece è disposto nei confronti di coloro che compiono atti di particolare valore civile ai sensi dell'art. 3. della legge n. 13/1958. Indice:
Decreto Sicurezza: due nuovi tipi di permessi di soggiorno[Torna su]
Il decreto legge Salvini n. 113/2018 contenete le "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" introduce due nuovi tipi di permessi di soggiorno.
Vediamo in dettaglio in cosa consistono questi due nuovi permessi di soggiorno. Permesso di soggiorno per calamità naturali[Torna su]
Il permesso di soggiorno per calamità naturali, previsto dal nuovo art. 20 bis del TU dlgs. 286/1998 viene rilasciato, quando il Paese di origine in cui lo straniero deve rientrare, si trova in una situazione di accidentale ed eccezionale calamità, che non ne permette il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. In questi casi il Questore rilascia questo particolare permesso di soggiorno per calamità, della durata di sei mesi, che vale solo all'interno del territorio nazionale e che permette di svolgere un lavoro o un impiego, anche se non può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile[Torna su]
Il secondo e nuovo tipo di permesso di soggiorno, riconosciuto per il compimento di particolari atti di valore civile, è disciplinato dal nuovo art. 42-bis che TU dlgs. 286/1998, che per definire le azioni "premiate" con il rilascio del documento, rinvia all'art. 3, legge n. 13/1958, secondo la quale, le ricompense al valor civile vengono concesse a coloro che compiono, come previsto dall'art. 1 della medesima legge "atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica e per segnalarne gli autori come degni di pubblico onore" esponendo consapevolmente la propria vita in pericolo al fine di:
In questo caso il rilascio del permesso viene autorizzato dal Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, a meno che non sussistano ragioni per ritenere che lo straniero sia pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, che ai fini della pericolosità sociale del migrante valuta la sussitenza di "eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3". Il permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile dura due anni, è rinnovabile e permette al titolare di convertirlo in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato e di accedere allo studio. Leggi anche Decreto sicurezza e migranti in vigore: tutte le novità |
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