Data: 10/10/2018 16:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Tante le novità del Decreto Sicurezza in materia d'immigrazione, tra queste anche due nuovi permessi di soggiorno.

Il primo riguarda i migranti che, a causa di calamità naturali presenti nel loro paese di origine, si trovano nell'impossibilità momentanea di rientrarvi perché il ritorno e la permanenza non sarebbero sicuri. Il secondo invece è disposto nei confronti di coloro che compiono atti di particolare valore civile ai sensi dell'art. 3. della legge n. 13/1958.

Indice:

Decreto Sicurezza: due nuovi tipi di permessi di soggiorno

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Il decreto legge Salvini n. 113/2018 contenete le "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" introduce due nuovi tipi di permessi di soggiorno.

  • Il primo, per calamità naturali, è disciplinato dall'art. 20 bis, introdotto ex novo nel Testo Unico Immigrazione dlgs. 286/1998 dall'art. 1, comma 1, lettera h) del d.l. 113/2018;
  • il secondo, per atti di particolare valore civile, contenuto nell'art. 42 bis, è stato introdotto nel Testo Unico Immigrazione dall'art. 1, comma 1, lettera q) d.l. 113/2018.

Vediamo in dettaglio in cosa consistono questi due nuovi permessi di soggiorno.

Permesso di soggiorno per calamità naturali

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Il permesso di soggiorno per calamità naturali, previsto dal nuovo art. 20 bis del TU dlgs. 286/1998 viene rilasciato, quando il Paese di origine in cui lo straniero deve rientrare, si trova in una situazione di accidentale ed eccezionale calamità, che non ne permette il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. In questi casi il Questore rilascia questo particolare permesso di soggiorno per calamità, della durata di sei mesi, che vale solo all'interno del territorio nazionale e che permette di svolgere un lavoro o un impiego, anche se non può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile

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Il secondo e nuovo tipo di permesso di soggiorno, riconosciuto per il compimento di particolari atti di valore civile, è disciplinato dal nuovo art. 42-bis che TU dlgs. 286/1998, che per definire le azioni "premiate" con il rilascio del documento, rinvia all'art. 3, legge n. 13/1958, secondo la quale, le ricompense al valor civile vengono concesse a coloro che compiono, come previsto dall'art. 1 della medesima legge "atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica e per segnalarne gli autori come degni di pubblico onore" esponendo consapevolmente la propria vita in pericolo al fine di:

  • salvare persone esposte a un pericolo grave e imminente;
  • impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato;
  • ristabilire l'ordine pubblico, nel caso sia stato gravemente turbato;
  • mantenere forza alla legge;
  • arrestare o partecipare all'arresto di malfattori;
  • far progredire la scienza o semplicemente per bene dell'umanità;
  • tenere alti il nome e il prestigio della Patria.

In questo caso il rilascio del permesso viene autorizzato dal Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, a meno che non sussistano ragioni per ritenere che lo straniero sia pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, che ai fini della pericolosità sociale del migrante valuta la sussitenza di "eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3".

Il permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile dura due anni, è rinnovabile e permette al titolare di convertirlo in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato e di accedere allo studio.

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