Data: 11/10/2018 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - È trascorso quasi un anno dalla data in cui è divenuto obbligatorio per gli avvocati munirsi di specifica assicurazione professionale avente peculiari requisiti previsti dalla legge.

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Nel dettaglio, è stato l'art. 12 della L. 247/2012 ad aver previsto, nei confronti degli esercenti la professione forense, l'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, così come di una polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori in conseguenza dell'attività svolta.

Assicurazione professionale obbligatoria per gli avvocati

La norma ha previsto, diversamente dalle altre categorie professionali soggette all'obbligo assicurativo (cfr. D.P.R. 137/2012) condizioni minime essenziali approvate dal Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, omogenee per tutti, di qualità elevata, a tutela non soltanto dei terzi ma anche degli stessi Avvocati.

E infatti, relativamente alle condizioni minime essenziali dell'assicurazione obbligatoria per gli avvocati, ci ha pensato il Decreto del Ministero della Giustizia del 22/09/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11/10/2016, a mettere nero su bianco quanto stabilito dalla legge professionale.
Inoltre, quanto alla polizza a copertura degli infortuni, la disciplina è stata modificata dall'art. 19-novies del decreto legge n. 148/2017 che, in sede di conversione in legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha modificato l'art. 12, comma 2 della legge professionale con la soppressione delle parole "a sé".
In tal modo, escluso l'obbligo per l'avvocato di stipulare una polizza a copertura degli infortuni occorsi a sè, è rimasto solo quello per gli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione, anche fuori dal locali dello studio legale e anche in qualità di sostituto o di collaboratore occasionale.

Avvocati: sconti fino al 15% per la polizza convenzionale del CNF

Molte associazioni e compagnie assicurative si sono subito prodigate per proporre forme di assistenza particolarmente vantaggiose dedicate agli avvocati tenuti ad adempiere l'obbligo assicurativo. Tra le molte iniziative, una delle più interessanti è stata indubbiamente la polizza in convenzione proposta dal Consiglio Nazionale Forense.

In particolare, si legge sul sito del CNF, è stata "sentita l'esigenza di predisporre strumenti che garantiscano all'intera Avvocatura la possibilità di accedere, a condizioni economiche sostenibili, a polizze assicurative di elevata qualità, che ottemperino al disposto ministeriale ed al tempo stesso forniscano le garanzie più ampie, a condizioni vantaggiose".

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Secondo le stime del Consiglio Nazionale Forense, in circa dieci mesi quasi 20.000 Avvocati hanno scelto le condizioni dalla Convenzione, trovandole più competitive rispetto alle altre proposte presenti sul mercato.

Ed è proprio in occasione del "primo anno di vita" della Convenzione per la Responsabilità Civile che il CNF ha dichiarato che, stante l'ampia adesione alla Convenzione stessa, dal prossimo rinnovo sarà possibile applicare agli Iscritti di numerosi Ordini le variazioni di premio proposte dalla Compagnia aggiudicatrice.

Si tratta di sconti del 5%, 10% o 15% rispetto all'annualità precedente. Gli Avvocati interessati potranno accedere alla piattaforma all'uopo predisposta per registrarsi e ottenere un preventivo attraverso questo link.

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