Data: 11/10/2018 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - � trascorso quasi un anno dalla data in cui � divenuto obbligatorio per gli avvocati munirsi di specifica assicurazione professionale avente peculiari requisiti previsti dalla legge.

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Nel dettaglio, � stato l'art. 12 della L. 247/2012 ad aver previsto, nei confronti degli esercenti la professione forense, l'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura della responsabilit� civile derivante dall'esercizio della professione, cos� come di una polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori in conseguenza dell'attivit� svolta.

Assicurazione professionale obbligatoria per gli avvocati

La norma ha previsto, diversamente dalle altre categorie professionali soggette all'obbligo assicurativo (cfr. D.P.R. 137/2012) condizioni minime essenziali approvate dal Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, omogenee per tutti, di qualit� elevata, a tutela non soltanto dei terzi ma anche degli stessi Avvocati.

E infatti, relativamente alle condizioni minime essenziali dell'assicurazione obbligatoria per gli avvocati, ci ha pensato il Decreto del Ministero della Giustizia del 22/09/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11/10/2016, a mettere nero su bianco quanto stabilito dalla legge professionale.
Inoltre, quanto alla polizza a copertura degli infortuni, la disciplina � stata modificata dall'art. 19-novies del decreto legge n. 148/2017 che, in sede di conversione in legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha modificato l'art. 12, comma 2 della legge professionale con la soppressione delle parole "a s�".
In tal modo, escluso l'obbligo per l'avvocato di stipulare una polizza a copertura degli infortuni occorsi a s�, � rimasto solo quello per gli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attivit� svolta nell'esercizio della professione, anche fuori dal locali dello studio legale e anche in qualit� di sostituto o di collaboratore occasionale.

Avvocati: sconti fino al 15% per la polizza convenzionale del CNF

Molte associazioni e compagnie assicurative si sono subito prodigate per proporre forme di assistenza particolarmente vantaggiose dedicate agli avvocati tenuti ad adempiere l'obbligo assicurativo. Tra le molte iniziative, una delle pi� interessanti � stata indubbiamente la polizza in convenzione proposta dal Consiglio Nazionale Forense.

In particolare, si legge sul sito del CNF, � stata "sentita l'esigenza di predisporre strumenti che garantiscano all'intera Avvocatura la possibilit� di accedere, a condizioni economiche sostenibili, a polizze assicurative di elevata qualit�, che ottemperino al disposto ministeriale ed al tempo stesso forniscano le garanzie pi� ampie, a condizioni vantaggiose".

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Secondo le stime del Consiglio Nazionale Forense, in circa dieci mesi quasi 20.000 Avvocati hanno scelto le condizioni dalla Convenzione, trovandole pi� competitive rispetto alle altre proposte presenti sul mercato.

Ed � proprio in occasione del "primo anno di vita" della Convenzione per la Responsabilit� Civile che il CNF ha dichiarato che, stante l'ampia adesione alla Convenzione stessa, dal prossimo rinnovo sar� possibile applicare agli Iscritti di numerosi Ordini le variazioni di premio proposte dalla Compagnia aggiudicatrice.

Si tratta di sconti del 5%, 10% o 15% rispetto all'annualit� precedente. Gli Avvocati interessati potranno accedere alla piattaforma all'uopo predisposta per registrarsi e ottenere un preventivo attraverso questo link.

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