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Data: 11/10/2018 17:00:00 - Autore: CLAUDIA TACCANI Avv. Claudia Taccani - Questa tematica è molto discussa da tempo e in tutta Italia, questo perché praticare l'accattonaggio con un animale al seguito, può mascherare pratiche di sfruttamento e di maltrattamento di animali ma, talvolta, il quattrozampe è davvero l'unico compagno di per chi vive in strada. Ogni caso, pertanto, va valutato a sé, tenendo conto sempre della necessità di tutelare il benessere animale, riconosciuto come "essere senziente". In molte regioni italiane non è possibile effettuare la carità utilizzando animali, per una serie di motivazioni. Accattonaggio con animali: quando scatta il maltrattamentoDietro tale pratica, spesso, si nascondono ipotesi di maltrattamento o di detenzione incompatibile dell'animale rispetto alle proprie caratteristiche etologiche. Si pensi, ad esempio, al caso di una cane femmina, gravida, costretta a stazionare per ore sull'asfalto: in natura un cane non rimane mai fermo per troppo tempo in un determinato posto ma necessita, proprio per le sue caratteristiche etologiche, di muoversi per il territorio al fine di soddisfare le proprie esigenze, evitando ovviamente luoghi caldi e malsani. Oppure si pensi all'utilizzo di cuccioli, di pochi giorni di vita, allontanati dalla madre precocemente e tenuti per ore in strada. Spesso, purtroppo, a seguito di controlli effettuati dalla Polizia municipale o dalle Guardie Eco-Zoofile che, in ambito di tutela degli animali, rivestono il ruolo di Polizia Giudiziaria, emerge che gli animali utilizzati per "strada" non sono dotati di microchip, imposto dalla Legge quadro n. 28191 e dalle Leggi Regionali di applicazione non potendo, quindi, essere identificati, non risultano vaccinati nè curati correttamente. Per questo motivo, molte leggi regionali e regolamenti comunali per il benessere degli animali, vietano la pratica dell'accattonaggio con animali, prevendendo sanzioni pecuniarie salate senza escludere la confisca dell'animale sfruttato. La città di Ancona, per esempio, mediante il proprio recente Regolamento Comunale di Tutela degli Animali, prevede il divieto di accattonaggio con animali, al relativo articolo n. 11 che così dispone: "Al fine di tutelare la salute e il benessere degli animali, è vietato esibire o utilizzare animali, di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento (da euro 77 a euro 500), gli animali, su segnalazione degli organi di vigilanza competenti, sono sottoposti dal Servizio Veterinario dell' Asur: all'osservazione sanitaria e profilassi veterinarie;a registrazione segnaletica, ove prevista; identificazione mediante applicazione di microchip, ove prevista; e successivamente restituiti al legittimo proprietario". Anche la città di Roma, da tempo, nel proprio Regolamento comunale per la tutela degli animali ha disposto specifica prescrizione contro la pratica di elemosina utilizzando animali, prevedendo un assoluto divieto di detenzione e utilizzo di qualsiasi animale per l'accattonaggio irrogando, in caso di violazione, oltre che una sanzione pecuniaria salata anche la confisca dell'animale. Ma come procedere se ci imbattiamo in un caso di questo tipo?Come specificato innanzi, ogni caso deve essere valutato specificatamente, tutelando sia l'animale che il rapporto affettivo sussistente con il relativo detentore. Pertanto, il consiglio pratico in caso di necessità, è quello di contattare le competenti autorità, ossia la Polizia locale e le Guardie eco zoofile del luogo di competenza. Fermo restando le disposizioni comunali e regionali in materia, è bene sottolineare che, in casi gravi, la pratica dell'accattonaggio con sfruttamento di animale, può anche integrare una condotta penalmente rilevante, per maltrattamento o detenzione non compatibile dello stesso. Avv. Claudia Taccani Responsabile Sportello Legale OIPA Italia www.oipa.org |
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