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Data: 13/10/2018 21:30:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il Consiglio Superiore della Magistratura ha dato il via all'acquisizione delle domande per la nomina e la conferma dei giudici onorari minorili (in primo e secondo grado) e per gli esperti di sorveglianza, per il triennio 2020-2022. Le domande potranno essere inserite, telematicamente, fino al 9 novembre 2018, con le modalità indicate nei bandi di concorso (qui sotto allegati), accedendo direttamente a questo link, attivo dal 9 ottobre: http://concorsi.csm.it/onorarigom2020/. Il CSM rammenta che le circolari che stabiliscono i criteri per nomina e conferma nonché i relativi bandi sono stati approvati con delibera plenaria dell'11 luglio 2018.
Giudici onorari minorili: requisiti per nomina e conferma[Torna su] Possono presentare domanda per la nomina o la conferma a giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni o presso la Sezione minorenni della Corte d'appello per il triennio 2020-2022 gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, sono in possesso dei necessari requisiti (cittadinanza italiana, esercizio dei diritti civili e politici, idoneità fisica e psichica, inesistenza di cause di incompatibilità, non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza, aver tenuto condotta incensurabile). Non potranno essere proposti per la nomina o conferma a giudice onorario minorile coloro che non abbiano avuto in passato la conferma per inidoneità all'incarico nelle medesime funzioni o nelle funzioni di esperto di sorveglianza ovvero in altre funzioni di magistrato onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate. Gli istanti dovranno, inoltre, essere "cittadini benemeriti dell'assistenza sociale" e "cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia o psicologia": quest'ultimo requisito non richiede necessariamente il possesso del diploma di laurea (che comunque costituisce titolo preferenziale). Ai fini della nomina potrà essere presentato un titolo di studio rilasciato da istituti pubblici o riconosciuti e, ai fini dell'accertamento della competenza richiesta, si terrà altresì conto delle attestazioni di specifica esperienza lavorativa, dei risultati conseguiti sul piano operativo, delle pubblicazioni scientifiche di apprezzabile livello e originalità. La situazione di "benemerenza dell'assistenza sociale" è criterio concorrente e pari ordinato rispetto a quello della cultura specialistica e, quindi, condizionante la nomina. L'integrazione dei requisiti della cultura e della benemerenza comporta che la competenza scientifica, per quanto elevata, deve essere integrata da una esperienza concreta, maturata eventualmente in attività mirate di studio e ricerca, anche di carattere accademico, applicate a specifiche problematiche minorili emergenti nel distretto. Quanto ai limiti di età si rammenta che, per la nomina a giudice onorario minorile è necessario, aver compiuto, alla data del 31 dicembre 2019, il trentesimo anno di età mentre non potrà essere nominato o confermato chi alla stessa data abbia compiuto il sessantasettesimo anno di età. Inoltre, per i posti di giudice onorario minorile negli uffici aventi sede nella Provincia autonoma di Bolzano, si richiede altresì la conoscenza della lingua italiana e tedesca e l'appartenenza o aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco o ladino. Entrambi i requisiti dovranno essere puntualmente attestati. Giudici onorari minorili: i criteri per la conferma dell'incarico[Torna su] I giudici onorari minorili durano in carica tre anni e potranno essere confermati sulla base di una serie di criteri, determinati dalla necessità di equilibrare l'esigenza di non disperdere esperienze destinate ad incrementarsi nel tempo e quella di avvicendare competenze e sensibilità nuove, in una materia nella quale è notevolmente cresciuto il peso delle conoscenze scientifiche. Decorso il primo triennio, il giudice onorario può essere confermato sulla base della sola valutazione di tale periodo di esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla comparazione con nuovi aspiranti. Decorso il secondo triennio, l'ulteriore conferma richiederà il previo giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti. Per i trienni successivi al terzo, anche non consecutivo, la conferma sarà possibile previo giudizio di comparazione solo con i nuovi aspiranti, in presenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale del magistrato onorario, tenendo peraltro conto della necessità di garantire l'opportuno pluralismo delle competenze specialistiche. Il positivo esercizio dell'incarico per due trienni presso il Tribunale per i minorenni ovvero presso la Sezione per i minorenni può costituire titolo preferenziale per la nomina rispettivamente a giudice onorario presso la Sezione per i minorenni della Corte d'appello o giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni. Presentazione telematica delle domande di nomina o di conferma[Torna su] La domanda di nomina o di conferma a giudice onorario minorile dovrà essere presentata online tra il 9 ottobre 2018 e il 9 novembre 2018. Ogni aspirante potrà presentare un numero massimo di due domande, una per il Tribunale per i minorenni e una per la Sezione per i minorenni della Corte di appello. Le domande non possono essere relative a diversi distretti di Corte d'appello e non è possibile determinare un ordine di preferenza nella scelta della sede. L'eventuale nomina a giudice onorario presso un ufficio determina la decadenza della domanda presentata presso altro ufficio. La domanda (in allegato le istruzioni per registrazione al sito e compilazione) dovrà essere redatta compilando l'apposito modulo (FORM), collegandosi a questo link e poi salvata, stampata, firmata in calde e scansionata in formato pdf, unitamente a fotocopia di un documento di identità in corso di validità e ai documenti attestanti i requisiti ed i titoli posseduti. Si procederà poi all'upload del file e al conseguente invio della domanda, a pena di irricevibilità, entro il termine di scadenza. Per le modalità inerenti il procedimento di nomina o conferma, nonché per l'elenco delle varie incompatibilità con il ruolo di magistrato onorario, si rinvia al relativo bando. Esperti dei Tribunali di Sorveglianza: bando per nomina e conferma[Torna su] Anche per gli esperti dei Tribunali di Sorveglianza restano fermi gran parte dei requisiti stabiliti per la nomina/conferma dei magistrati onorari. In particolare, si rammenta che l'istante deve essere un "professionista esperto in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica o docente di scienze criminalistiche". La qualità di esperto non presuppone necessariamente il conseguimento della laurea, ma l'attributo di "professionista" lo rende, di fatto, imprescindibile, almeno di norma. Quanto agli "esperti in servizio sociale", ove non sia possibile avvalersi di un laureato che abbia competenza in tale campo, può soccorrere anche il diploma specialistico di livello intermedio. L'affiancamento dei termini "professionista" ed "esperto" evidenzia che, ai fini della nomina, il titolo di studio deve accompagnarsi a una specifica esperienza professionale. Tale esperienza deve essere attuale o, comunque, recente e dimostrativa del perdurare di competenze e sensibilità qualificate. Anche per tale figura le domande di nomina/conferma dovranno essere presentate, esclusivamente per via telematiche (al sito http://concorsi.csm.it/onorarigom2020) tra il 9 ottobre 2018 ed il 9 novembre 2018. Ogni aspirante potrà presentare la domanda per un solo Tribunale di sorveglianza. |
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