Data: 12/10/2018 22:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – La sospensione della patente di guida può comportare in capo a chi la subisce delle conseguenze rilevanti che producono delle ripercussioni anche sulla sua attività lavorativa e che in taluni casi giustificano una certa clemenza nell'applicazione di tale sanzione accessoria.

A tale proposito, esemplari sono due provvedimenti del 10 ottobre 2018 del Giudice di pace di Terracina (qui sotto allegati) che hanno decretato la restituzione della patente a due automobilisti difesi dall'Avv. Roberto Iacovacci.

Le vicende

Un automobilista, in particolare, aveva subito la sanzione della sospensione della patente di guida per due anni per violazione dell'articolo 186, comma 2, lettera C) del codice della strada.

La sospensione applicata all'altro automobilista, invece, si estendeva per soli tre mesi ed era derivata dalla violazione dell'articolo 186, comma 2, lettera A) del codice.

Restituzione inaudita altera parte

I provvedimenti del Giudice di pace di Terracina sulle vicende di tali due uomini si pongono come un precedente storico, per aver disposto la sospensione della sanzione accessoria impugnata, parziale e provvisoria, inaudita altera parte.

La possibilità di utilizzare il documento di guida è stata in particolare concessa dalle ore 6:30 del mattino alle ore 20:30 della sera in un caso e dalle ore 06:30 del mattino alle ore 19:30 della sera nell'altro, festivi e domeniche escluse, onde permettere agli automobilisti sanzionati di espletare le loro attività lavorative.

Le ragioni del GdP

Per il Giudice di Pace, i provvedimenti di sospensione della patente, se ulteriormente reiterati senza aver prima accertato l'effettiva responsabilità degli automobilisti, avrebbero comportato un'ingiustificata lesione delle situazioni soggettive patrimoniali legate all'attività lavorativa dei ricorrenti oltre che di quelle soggettive non patrimoniali come il diritto a un'esistenza libera e dignitosa.

Questi potevano essere gli effetti della "reiterata "parossistica" applicazione del provvedimento accessorio opposto, senza, però, prodromico accertamento della responsabilità". La patente, quindi, è stata riconsegnata.


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione


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