Data: 12/10/2018 20:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � L'articolo 2233 del codice civile, occupandosi del compenso che spetta ai prestatori d'opera intellettuale, stabilisce che lo stesso "se non � convenuto dalle parti e non pu� essere determinato secondo le tariffe o gli usi, � determinato dal giudice".

Cos� facendo, come sottolineato dalla Corte di cassazione nell'ordinanza numero 25054/2018 qui sotto allegata, tale norma pone una gerarchia di carattere preferenziale, in forza della quale l'accordo tra le parti prevale, mentre le tariffe professionali e gli usi assumono rilievo solo in via subordinata.

In altre parole, quanto stabilito tra le parti � preminente rispetto a ogni altro criterio di liquidazione, con la conseguenza che il compenso � determinato in base alle tariffe e adeguato all'importanza dell'opera solo se manca una convenzione.

Onorari d'avvocato

La sentenza si � occupata in maniera specifica degli onorari dell'avvocato, sancendo che, posto quanto appena visto, l'accordo con il quale il legale e il suo cliente stabiliscono un compenso maggiore rispetto al massimo tariffario, quando ancora le tariffe erano valide, deve ritenersi perfettamente valido, "vigendo il principio di ammissibilit� e validit� di convenzioni aventi ad oggetto i compensi dovuti dai clienti agli avvocati, anche con previsione di misure eccedenti quelle previste dalle tariffe forensi".

Il principio � ancor pi� valido oggi, che alle tariffe si sono sostituiti i parametri.

La vicenda

Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva ritenuto nulla per violazione dei massimi tariffari la convenzione con la quale avvocato e cliente avevano stabilito un compenso in misura eccedente rispetto a quanto appunto previsto dalle tariffe.

Per la Cassazione, in virt� di quanto visto sopra, tale pronuncia (e la conseguente determinazione giudiziale del compenso) risulta per� in violazione della disposizione dell'articolo 2233 e, pertanto, non pu� che essere riformata.


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