Data: 13/10/2018 08:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – La Corte di cassazione, con la sentenza numero 25134/2018 (qui sotto allegata), ha fornito delle linee guida per la determinazione dell'assegno di mantenimento ai figli destinate a orientare le future decisioni dei giudici.

I redditi dei coniugi

Innanzitutto la Cassazione ha chiarito che l'articolo 148 del codice civile, nel far riferimento alle capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascun coniuge per la determinazione dei rispettivi contributi al mantenimento dei figli, non detta un criterio automatico ma prevede una valutazione più completa rispetto al calcolo percentuale dei redditi della madre e del padre e più elastico.

In particolare, oltre ai redditi vanno valutate tutte le risorse economiche e le capacità di svolgere un'attività professionale e domestica, compiendo un'indagine comparativa delle condizioni dei due obbligati.

Esigenze dei figli

Inoltre, per i giudici nella determinazione dell'assegno di mantenimento occorre considerare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, di cui all'articolo 147 c.c., non è riconducibile solo all'obbligazione alimentare, ma si estende anche agli aspetti abitativi, scolastici, sportivi e sanitari, all'assistenza morale e materiale e alla predisposizione di un'organizzazione domestica adeguata.

Da ciò discende che quando, in sede di separazione, deve essere determinato l'ammontare dell'assegno di mantenimento, occorre considerare:

  • le esigenze del figlio
  • il tenore di vita goduto da questo in costanza di matrimonio
  • le risorse economiche dei genitori
  • i tempi di permanenza presso ciascuno di essi
  • la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da genitori.

Collocazione del minore

Infine, ribadito il principio della bigenitorialità, la Corte ha ritenuto che, nell'ambito dell'affidamento condiviso di un minore, il suo preminente interesse a una crescita serena e armoniosa vada salvaguardato prevedendo la collocazione stabile presso il genitore con il quale ha prima vissuto prevalentemente e garantendo al genitore non collocatario ampi periodi di tempo per tenere il figlio presso di sé.


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