Data: 13/10/2018 14:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Il Tribunale di Bari, con la sentenza numero 3690/2018 sotto allegata, è tornato a pronunciarsi sull'onere della prova in materia di responsabilità medica, nell'ambito di un giudizio instaurato da una donna nei confronti di un chirurgo estetico per una non corretta esecuzione dell'intervento di rinosettoplastica al quale si era sottoposta.

La dimostrazione del danno e del nesso

Il giudice ha in particolare ribadito il principio, ormai pacifico, in forza del quale il paziente che instaura una causa di responsabilità medico-sanitaria deve dimostrare il danno subito e il nesso di causalità tra lo stesso e il trattamento medico.

L'articolo 1218 del codice civile, infatti, solleva il creditore solo dall'onere di provare la colpa del debitore ma non da quello di dimostrare il nesso causale. Tale onere, come ricordato dal Tribunale, va assolto provando che la condotta del sanitario è stata la causa del danno secondo il criterio del più probabile che non.

Il criterio del più probabile che non

A tale ultimo proposito, il giudice si è rifatto a un orientamento consolidato della Corte di cassazione, in forza del quale per ricollegare "un evento lesivo ad un atto medico colposo occorre che sussista tra i due elementi un nesso causale non in termini di certezza ("oltre ogni ragionevole dubbio", come deve avvenire in sede penale) né di mera possibilità, ma di rilevante probabilità, nel senso che il comportamento commissivo o omissivo del singolo sanitario o della struttura deve aver causato il danno lamentato dal paziente con un grado di efficienza causale così alto da rendere più che plausibile l'esclusione di altri fattori concomitanti o addirittura assorbenti".

Assenza di colpa, imprudenza o imperizia

Una volta che il paziente abbia adempiuto al suo onere probatorio, il sanitario o la struttura in cui questo opera, invece, per andare esenti da colpa dovranno dimostrare che la prestazione medica è stata eseguita correttamente e diligentemente, che non vi è stata colpa, imprudenza o imperizia e che, quindi, gli esiti lamentati dal paziente sono derivati da un evento imprevisto e imprevedibile.

Condotta colposa e nesso di causalità

Rifacendosi a quanto già sancito dalla giurisprudenza, il Tribunale di Bari ha anche precisato più nel dettaglio che la condotta colposa del responsabile e il nesso di causa che la lega al danno sono l'oggetto di due accertamenti distinti, con la conseguenza che la prova della prima non dimostra la sussistenza del secondo e viceversa.

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