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Data: 15/10/2018 16:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - I continui mutamenti legislativi mettono a dura prova i titolari di partita Iva. Da una settimana infatti l'Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore Antonino Maggiore ha emanato un provvedimento (sotto allegato) relativo alla "Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita Iva per i quali emergono differenze tra il volume d'affari dichiarato e l'importo delle operazioni comunicati dai contribuenti e dai loro clienti all'Agenzia delle Entrate". Non è finita qui. Dal primo gennaio 2019 entrerà a regime la fatturazione elettronica, si dice addio allo spesometro e arriva l'esterometro per le operazioni transfrontaliere. Spesometro: alert per ravvedersi[Torna su]
Con il provvedimento del Direttore dell'8 ottobre 2018 "LlAgenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA, con le modalità previste dal presente provvedimento, le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, da cui risulterebbe che tali contribuenti abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito". L'obiettivo? Fornire "al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso". Le suddette comunicazioni verranno effettuate dall'Agenzia delle Entrate agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti. In caso di indirizzo PEC non attivo o non registrato nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), l'invio sarà effettuato per posta ordinaria. La comunicazione, così come i dati e le informazioni derivanti dal confronto dei dati comunicati, possono in ogni caso essere consultati anche nel "cassetto fiscale" presente nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. 1° gennaio 2019: addio spesometro[Torna su]
Occorre poi ricordare ai titolari di partita Iva che, come riportato nel documento della Camera dei Deputati del 4 ottobre 2018 dedicato all'Iva e alla fatturazione elettronica (sotto allegato), "La legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017, commi 909-928) dal 1° gennaio 2019 introduce la fatturazione elettronica nei rapporti tra privati (disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 127 del 2015) e contestualmente abroga, a decorrere dalla stessa data, lo spesometro". Esterometro dal 2019, cos'è[Torna su]
La legge di Bilancio 2018, se da un lato abolisce lo spesometro, all'art. 1 comma 909 prevede per i soggetti Iva, l'obbligo di trasmettere "all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (…) entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione". Si tratta dell'esterometro, ossia dell'obbligo per i titolari di partita Iva residenti, stabiliti o identificati all'interno del territorio italiano, di trasmettere telematicamente i dati relativi operazioni transfrontaliere effettuate o ricevute, se non documentate da bolletta doganale o fattura elettronica. Sanzioni per chi non adempie correttamente a tale obbligoIl comma 915 prevede infatti, per chi omette o commette errori nella trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, nel limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Sanzione ridotta della metà, nel limite massimo di euro 500, se la trasmissione viene eseguita entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita o se, nello stesso termine, il contribuente provvede al corretto invio dei dati. Leggi anche: |
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