Data: 19/10/2018 21:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - L'obbligo di mantenimento del figlio viene a cessare nel momento in cui costui non raggiunga un'indipendenza economica a causa della sua condotta negligente, rifiutando, senza motivo diverse offerte di lavoro. Lo ha sancito il Tribunale di Cassino, nella sentenza n. 465/2018 (sotto allegata) rigettando la domanda di un figlio maggiorenne che, appena uscito dal carcere e privo di dimora, chiedeva di essere mantenuto dai genitori. Mamma e pap� invece chiedevano il rigetto della domanda poich� dalla condotta del figlio non era emersa alcuna volont� di trovare e conservare un posto di lavoro.

Niente mantenimento al figlio maggiorenne che non vuole lavorare

Il Tribunale di Cassino dinnanzi al quale il figlio cita i propri genitori, chiude la controversia con la sentenza n. 465/2018 (sotto allegata). Nel provvedimento il giudicante, prima di giungere alla decisione finale, ripercorre l'iter legislativo e giurisprudenziale sull'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, ma non indipendenti economicamente. In effetti, come condiviso dal Tribunale, nel momento in cui un figlio studia o lavora, insomma si impegna per realizzarsi dal punto di vista lavorativo, ma a causa di motivi indipendenti dalla sua volont�, non riesce a raggiungere una sua indipendenza economica in giovane et�, spetta ai genitori sostenerlo, attraverso la corresponsione di un assegno di mantenimento o alimentare. Detto questo per� non � possibile considerare tale obbligo come eterno, occorre cio� capire quando si interrompe. Conforme e costante giurisprudenza e dottrina ritengono che il diritto al mantenimento del figlio perduri fino a quando il mancato raggiungimento dell'autonomia economica non dipenda da una sua condotta negligente. Insomma se un figlio si iscrive a un corso di studi, ma dopo svariati anni non lo termina o lo segue senza profitto o rifiuta diverse offerte lavorative senza un giustificato motivo, i genitori sono esonerati dal mantenerlo.

Stesso discorso, per quanto riguarda l'assegno alimentare che, come richiesto dall'art 483 c.c esige, ai fini della sua corresponsione, lo stato di bisogno e l'impossibilit� del richiedente di provvedere in tutto o in parte al proprio mantenimento. Impossibilit� che, nel caso di specie, non sussiste.

Per queste ragioni e per quelle esposte da una recente sentenza del Tribunale di Milano, secondo cui l'obbligo al mantenimento "in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee non pu� protrarsi dunque oltre la soglia dei 34 anni, et� a partire dalla quale lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non pu� pi� essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso possa, semmai, avanzare le pretese riconosciute all'adulto", il Tribunale di Cassino rigetta la domanda.

Leggi anche:

- Mantenimento figli maggiorenni: quando � dovuto?

- Il mantenimento dei figli maggiorenni

- Mantenimento figli maggiorenni: l'assegno si versa al genitore convivente


Tutte le notizie