Data: 19/10/2018 11:00:00 - Autore: Elisabetta Roli

Avv. Elisabetta Roli - Nell'ambito del disegno di quel dinamico concetto di abnormit� del provvedimento e della ricorribilit� per cassazione del medesimo, dottrina e giurisprudenza concordano nell'iscrivervi quelle decisioni assolutamente non previste dal rito e caratterizzate da note di imprevedibilit�, eccentricit� ed anomalia tanto marcate e manifeste da consentirne l'impugnabilit�, pur nel silenzio della legge.

Entro tali limiti il ricorso in Cassazione avverso gli atti abnormi non urta, invero, contro il principio di tassativit�.

E' nella recente pronuncia n. 29562/18 (sotto allegata) che gli Ermellini hanno espressamente definito i confini di tale concetto, ritenuto integrato qualora il provvedimento sia adottato in assenza di potere oppure risulti viziato da un'irrimediabile anomalia funzionale da cui derivi una parimenti insanabile situazione di stallo processuale.

Quando, pertanto, la decisione si collochi all'interno del sistema processuale e non determini la suddetta stasi del procedimento, allora la doglianza fondata sul concetto di abnormit� non potr�, per sua definizione, essere sostenuta n� sotto il profilo strutturale n� funzionale.

Conseguentemente, il provedimento sar� impugnabile soltanto con la decisione di merito, senza eccezione alcuna.

Il caso

Il Tribunale di Lecce, nel corso dell'udienza dibattimentale del giorno 28.2.18, respingeva la richiesta di immediata declaratoria di estinzione, ex art.162 ter c.p., del reato di truffa contestato all'imputato, argomentandone la procedibilit� d'ufficio: pur non essendo espressamente contestata la circostanza aggravante di cui all'art.61, n.7 c.p., lo stesso capo di imputazione si riferiva a valori economici di estrema incidenza, tali da escludere che la fattispecie criminosa fosse procedibile a querela e, da qui, passibile dell'anticipata via processualmente definitoria ex art. 162 ter c.p.

A nulla la denuncia da parte della difesa di abnormit� dell'ordinanza, adottata dal giudice di merito, per asserito contrasto con la contestazione formale.

La decisione della Corte

Esaminate le suddette argomentazioni di parte ricorrente, la Suprema Corte dichiarava il ricorso inammissibile a fronte della non autonoma impugnabilit� dell'ordinanza, appellabile solo unitamente alla sentenza di primo grado, in ossequio al disposto di cui all'art.586 c.p.p.

Sarebbe, secondo gli Ermellini, "irragionevole" ammettere l'impugnabilit� immediata di detta ordinanza in assenza di previsione normativa che consenta la sospensione del processo in pendenza dell'impugnazione (richiamando, peraltro, le Sezioni Unite n.33216 del 2016).

E l'ipotizzato gravissimo errore in cui sarebbe incorso il giudice di merito, non basterebbe ad integrare il concetto di abnormit� dedotta dal ricorrente, non avendo l'ordinanza medesima determinato alcuna insanabile situazione di stallo processuale.

Dichiarava, pertanto, de plano l'inammissibilit� del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre a sanzione pecuniaria a favore della casse delle ammende.


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