Data: 20/10/2018 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - E' legittimo accertare il giro d'affari per finalit� impositive, basandosi sull'elenco delle operazioni commerciali fornite da eBay e verbalizzate dalla Guardia di finanza. Lo precisa l'ordinanza n. 26107/2018 della Corte di Cassazione (sotto allegata), che respinge il ricorso del ricorrente, che nell'unico motivo impugna, perch� non provato, quanto indicato nel verbale di contestazione nelle verifiche fiscali.

La vicenda processuale

Il ricorrente, nella sua qualit� di erede, impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regione Toscana che, nella controversia avente ad oggetto diversi avvisi di accertamento emessi dal 2004 al 2007 e relativi a Iva, Irpef e Ires, accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate solo in relazione agli anni 2005 e 2006. Con un solo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000, visto che la Commissione tributaria ritiene motivati gli atti impositivi degli anni 2005-2006, anche se non � stata prodotta alcuna documentazione probatoria.

Legittimo l'accertamento fondato sul verbale riportante le operazioni su eBay

La Suprema Corte ritiene il ricorso infondato poich� "risulta che al processo verbale di contestazione era stato allegato l'elenco delle operazioni trasmesso in file da eBay Europe sarl, e quindi riprodotto in uno schema redatto dalla Guardia di Finanza, con il dettaglio di ciascuna di esse (data, oggetto, importo, acquirente), mettendo cos� il contribuente in condizione di contestare - ma ci� la CTR ha accertato che non abbia fatto, essendosi limitato a negare genericamente di svolgere attivit� imprenditoriale in modo specifico le singole operazioni."

L'art. 7 dello Statuto del contribuente su cui si fonda il ricorso infatti, nel disporre che "Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama" si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia gi� un'integrale e legale conoscenza. Il ricorso va quindi rigettato perch� le disposizioni della Legge n. 212/200 non sono state violate.

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