Data: 21/10/2018 15:30:00 - Autore: Gilda Summaria

di Gilda Summaria - La fatidica data del 18/10/2018 � arrivata, teoricamente tutte le gare sotto e sopra soglia comunitaria dovrebbero essere gestite unicamente con modalit� elettroniche.

Appalti: obbligo gare elettroniche

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L'obbligo � sancito nell' art. 40 del D.lgs 50/2016 , norma di recepimento dell'art. 22 della direttiva 2014/24, "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione" che prevede al comma 2: "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici."

Il dubbio sorge per i sotto soglia, procedure improntate alla massima speditezza e semplicit� (!) poich� potremmo trovarci difronte all'ennesimo caso di violazione del divieto di gold plating , dubbio legittimo, visto un indirizzo giurisprudenziale (una per tutte Tar Lecce n. 1104/2018), in realt� ancora non univoco, che ritiene applicabili alle procedure sotto soglia unicamente i principi del Codice dei Contratti pubblici e gli articoli richiamati espressamente dall' art. 36, tra cui non compare l'art. 40 .

La Direttiva Comunitaria

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A conferma dei dubbi test� espressi, interviene anche il tenore del considerando n� 52, della direttiva 2014/24 , il quale cita : "Occorre altres� precisare che il ricorso obbligatorio a mezzi di comunicazione elettronici ai sensi della presente direttiva non dovrebbe tuttavia obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a effettuare il trattamento elettronico delle offerte, n� a procedere alla valutazione elettronica o al trattamento automatizzato. Inoltre, ai sensi della presente direttiva, l'obbligo di ricorrere a mezzi di comunicazione elettronici non dovrebbe riguardare alcun elemento della procedura di appalto pubblico dopo l'aggiudicazione dell'appalto n� la comunicazione interna nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice"

Se per le locuzioni del considerando "�..non dovrebbe obbligare��non dovrebbe riguardare ", pu� porsi in dubbio la loro "self esecuting , non � dubbia la " self comprehension", ma evidentemente cos� non � stato per il legislatore delegato, ed ammessa l'immediata esecutivit� di tutte le disposizioni della Direttiva Appalti UE n. 24 del 2014, la cogenza puntuale dovrebbe essere limitata alle sole procedure che superano la soglia comunitaria (art. 35 D.lgs n. 50/2016), al contrario per i sotto soglia andrebbero applicati i principi, o le norme espressamente richiamate. Tale lettura ben si abbina a quanto stabilito dall'art. 1 della L. 241/90 e ss. mm. ii., secondo cui: "L'attivit� amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed � retta da criteri di economicit�, di efficacia, di pubblicit� e trasparenza secondo le modalit� previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonch� dai principi dell'ordinamento comunitario.

Quid faciam?

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Risulta urgente un intervento chiarificatore sul punto di ANAC, piuttosto che un'interpretazione autentica della norma, poich� appare di tutta evidenza che non abbiamo il tempo di aspettare le sentenze e che nel frattempo le Stazioni Appaltanti avranno un bel da fare e tanti soldi da spendere per adeguarsi. Buona fortuna!


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