Data: 22/10/2018 12:30:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Domani, martedì 23 ottobre, inizia al Senato l'esame del testo unificato sulla legittima difesa (ddl n. 5 e collegati sotto allegato) licenziato dalla commissione giustizia. I punti nodali della riforma riguardano la legittima difesa, sempre proporzionata se c'è violazione di domicilio, i casi di esclusione dell'eccesso colposo, l'inasprimento delle pene per il furto in abitazione, lo scippo, la rapina e la violazione di domicilio, il gratuito patrocinio per il soggetto che agisce per legittima difesa o eccesso colposo, l'esclusione della responsabilità civile per chi compie il fatto per legittima difesa e l'indennità per il soggetto danneggiato da eccesso colposo o legittima difesa. Tante ancora le polemiche, anche se i giochi ormai sembrano fatti. 

Legittima difesa: sempre proporzionata se c'è violazione di domicilio


Quando c'è violazione di domicilio o di ogni altro luogo in cui si esercita un'attività lavorativa professionale, commerciale o imprenditoriale, la difesa è considerata sempre proporzionale all'offesa, se posta in essere per respingere l'intrusione di una o più persone con violenza o minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione fisica. In questo modo il potere discrezionale del giudice nella valutazione della proporzionalità tra offesa e difesa viene praticamente azzerata.

Eccesso colposo di legittima difesa: casi di non punibilità

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L'attuale formulazione dell'art. 55 del c.p, che disciplina l'eccesso colposo della legittima difesa, prevede che, nel momento in cui, nel commettere alcuno dei fatti previsti dagli artt. 51 (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere), 52 (difesa legittima), 53 (uso legittimo delle armi) e 54 (stato di necessità), si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

E' volontà del legislatore aggiungere a questo articolo un secondo comma, in cui disporre la non punibilità di chi, anche in caso di eccesso colposo di legittima difesa:

  • agisce per salvaguardare la propria o l'altrui incolumità,
  • si trovi in una condizione di minorata difesa
  • o in uno stato di grave turbamento causato dal pericolo del momento.

Pene più severe per furto in abitazione, scippo, rapina e violazione di domicilio

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Aumentano di un anno le pene previste per il furto in abitazione e lo scippo (impossessamento della cosa mobile altrui al fine di trarne profitto, strappandola di mano o di dosso alla persona) passando, nel minimo da 3 a 4 anni di detenzione e nel massimo da 6 a 7 anni.

Per il furto in abitazione e lo scippo la legge prevede però la possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena, dopo l'integrale risarcimento del danno.

Inasprimento di pene anche per il furto aggravato: nel minimo si passa da 4 a 5 anni di reclusione, mentre la multa da 927 euro a 1000. Nel massimo la pena della reclusione è confermata a 10 anni, invece la multa sale da 2000 a 2500 euro.

Pene più severe anche per il reato di rapina, che da 4 passa a 5 anni di di reclusione. Invariato il massimo edittale di 10 anni, mentre vengono inasprite le pene per la rapina aggravata che passano nel minimo da 5 a 6 anni, mentre è confermato il massimo edittale di 20 anni di reclusione. Sale infine la multa, che dal minimo di 1290 passa a 2000 e dal massimo di 3098 si innalza a 4000 euro.

Chi commette il reato di violazione di domicilio rischia nel minimo un anno e nel massimo 5 anni, mentre in caso di pena aggravata da un minimo di 2 a un massimo di 6 anni.

Legittima difesa e responsabilità civile

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Ai sensi dell'art. 2044 c.c. chi agisce per difendere se o altri non è responsabile del danno cagionato.

Il disegno di legge vuole aggiungere a questo articolo due nuove disposizioni, che modificano i riflessi civilistici della legittima difesa e dei danni che possono scaturire dalla stessa.

  • Si vuole escludere la responsabilità civile di chi commette il fatto, in presenza di una delle nuove circostanze previste dall'art. 52 c.p, ossia per respingere l'intrusione che si realizza con violenza o la minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da una o più persone.
  • Se poi, nel momento in cui ci si difende, si eccede colposamente, è prevista un'indennità, la cui entità deve essere determinata dal giudice, in base al suo equo apprezzamento, tenendo conto però anche del modo in cui si sono verificati fatti, della gravità degli stessi e se la condotta del danneggiato abbia o meno contribuito alla realizzazione del danno.

Gratuito patrocinio per chi si difende legittimamente

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Si vuole introdurre inoltre l'art. 115 bis nel Testo Unico delle spese di giustizia dpr. n. 115/2002, che estende il gratuito patrocinio in favore del soggetto nei cui confronti si procede penalmente, per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o eccesso colposo, ma in favore del quale è disposta l'archiviazione, il proscioglimento o il non luogo a procedere. Da precisare tuttavia, che se le indagini vengono riaperte, la sentenza di non luogo a procedere è revocata o quella di proscioglimento viene impugnato, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate per il soggetto condannato. 


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