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Data: 23/10/2018 19:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Se la Prefettura non si costituisce nel giudizio dinanzi al Giudice di pace instaurato per l'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione che ha chiuso il procedimento amministrativo instaurato per contestare una multa, il giudice non può che accogliere le doglianze del ricorrente. Tanto ha fatto il Giudice di pace di Cariati nella sentenza numero 430/2018 (qui sotto allegata), accogliendo l'opposizione proposta da un automobilista difeso dall'Avv. Roberto Iacovacci. L'onere probatorio della P.A.Il giudice, in particolar modo, ha ricordato che è l'ente amministrativo che deve dimostrare l'inosservanza, da parte del cittadino, delle disposizioni normative e la conseguente sussistenza degli elementi che hanno determinato la contestazione della violazione. E in tutti i casi come questo in cui l'opponente può dimostrare le proprie eccezioni solo attraverso gli atti in possesso della pubblica amministrazione, come affermato in più occasioni dalla Corte di cassazione, la loro mancata produzione rappresenta un giudizio decisivo che suffraga presuntivamente le ragioni dell'opponente stesso. La vicendaNel caso di specie, la Prefettura non si era costituita in giudizio e il Giudice di pace si era quindi trovato a dover decidere solo sulla base degli atti disponibili. Questi, per come esposti dal ricorrente, non potevano che essere valutati positivamente, con la conseguenza che l'opposizione dell'automobilista è stata accolta e l'ordinanza ingiunzione prefettizia e il verbale di contestazione sono stati annullati. Spese compensate. Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione |
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