Data: 24/10/2018 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Si torna a parlare di legittima difesa nel testo unificato (qui sotto allegato) che, dopo essere stato licenziato dalla commissione giustizia al Senato, è in questi giorni in discussione in Aula.

Il provvedimento su cui dovrà pronunciarsi Palazzo Madama prevede una serie di importanti misure in materia di legittima difesa su cui potrebbe ancora accendersi il dibattito. Uno dei punti nodali, ad esempio, ruota intorno al ritenere che la difesa sia sempre proporzionata all'offesa in caso di violazione di domicilio, se posta in essere per respingere l'intrusione di una o più persone con violenza o minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione fisica.

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Ancora, il documento interviene sui casi di esclusione dell'eccesso colposo, prevede l'inasprimento delle pene per il furto in abitazione, lo scippo, la rapina e la violazione di domicilio, l'esclusione di responsabilità civile per chi commette il fatto per legittima difesa, nonché l'indennità per il soggetto danneggiato da eccesso colposo e legittima difesa.

Gratuito patrocinio a chi agisce per legittima difesa

Il testo unificato prevede anche di introdurre il gratuito patrocinio per il soggetto che agisce per legittima difesa o eccesso colposo, attraverso una modifica al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002).

Tale modifica si sostanzierebbe nell'introduzione di un nuovo art. 115-bis destinato a disciplinare la liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa.

La nuova norma stabilisce, nel dettaglio, che l'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico siano a carico dello Stato laddove si proceda penalmente nei confronti di un soggetto che ha commesso il fatto in condizioni di legittima difesa o eccesso colposo.

La liquidazione, dispone la nuova norma, avviene nella misura e con le modalità previste dagli artt. 82 e 83 del d.P.R. 115/2002, ma soltanto se nei confronti della persona è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 c.p. (commi 2, 3, e 4) oppure sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza di legittima difesa (ex art. 52, commi 2, 3 e 4, e art. 55, comma 2, c.p.).

Inoltre, nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, saranno sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.
Tuttavia, residuerebbe comunque in capo allo Stato la possibilità di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata se, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.

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