Data: 25/10/2018 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Con riferimento all'attivit� professionale svolta da avvocati, occorre considerare che il contratto di patrocinio � cosa ben diversa dalla procura alle liti: il primo � un negozio bilaterale fondato sullo schema del mandato, con il quale il cliente incarica il professionista di svolgere la sua opera; la procura alle liti, invece, � il negozio unilaterale con il quale il cliente investe l'avvocato del potere di rappresentarlo in giudizio.

Tale distinzione comporta delle rilevanti conseguenze in tema di forma e di prova, sulle quali si � di recente soffermata la Corte di cassazione con la sentenza numero 26522/2018 qui sotto allegata.

Conseguenze su forma e prova

In particolare se, da un lato, si pu� affermare che la procura alle liti assolve all'onere di forma eventualmente richiesto per il contratto e ne fornisce la prova, dall'altro lato essa non � indispensabile ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, per il quale non � nemmeno richiesta la forma scritta. La procura ad litem, in altre parole, serve solo per lo svolgimento di attivit� processuale.

Il diritto al compenso

Per i giudici, inoltre, bisogna considerare che ai fini della conclusione del contratto di patrocinio non rileva il versamento di un fondo spese o di un compenso prima o durante lo svolgimento del rapporto professionale e ci� per due ordini di ragioni: sia perch� il mandato pu� essere anche gratuito, sia perch�, anche quando lo stesso � oneroso, il compenso e il rimborso spese possono essere comunque chiesti dopo.

Di conseguenza, il diritto al compenso nasce dal conferimento del mandato e dall'espletamento dell'incarico, a prescindere dalla sussistenza della procura e a prescindere dal previo versamento di somme o dalla corresponsione di un fondo spese.


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