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Data: 25/10/2018 18:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Con 160 sì, 98 no e 7 astensioni, il Senato ha approvato il d.d.l. che rende più severo l'apparato sanzionatorio per il voto di scambio politico mafioso (qui sotto allegato). In attesa che il provvedimento passi all'esame della Camera, vediamo cosa prevede. Nuovo art. 416-ter c.p.[Torna su]
Attraverso la riscrittura dell'articolo 416-ter del codice penale, il decreto legge inasprisce le conseguenze penali che subisce chi accetta la promessa di procurare voti fatta, direttamente o tramite intermediari, da soggetti di cui conosce l'appartenenza ad associazioni mafiose in cambio dell'erogazione o della promessa di denaro o altre utilità o della disponibilità a soddisfare interessi o esigenze dell'associazione stessa. La pena prevista, in particolare, è quella della reclusione da dieci a quindici anni e si applica anche a chi promette di procurare voti nelle medesime circostanze. Alla reclusione si affianca sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Elezione[Torna su]
La pena prevista dal nuovo articolo 416-ter è aumentata della metà se colui che ha accettato la promessa di voti è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale a seguito dell'accordo con l'associazione mafiosa. Favorevoli e contrari[Torna su]
Il d.d.l. è stato fortemente voluto dal Movimento 5 stelle, i cui voti positivi sono stati arricchiti da quelli di Fratelli d'Italia, mentre è andato incontro al dissenso di Pd, Leu e Forza Italia. Se il relatore Mario Michele Giarrusso ha descritto l'approvazione da parte del Senato come "un passo fondamentale nella lotta alla mafia", non è mancato chi ha espressamente contestato il d.d.l., come Pietro Grasso, per il quale si tratta dell'"ennesima occasione sprecata". Le critiche si concentrano sostanzialmente sulla necessità che chi accetta voti sappia che chi glieli sta offrendo sia un mafioso. |
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