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Data: 25/10/2018 19:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - È entrato in vigore ieri, 24 ottobre, il D.L. n. 119/2018 (disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria) che, tra l'altro, si è pronunciato anche in materia di Giustizia tributaria digitale. Nel dettaglio, testo ha fornito un'interpretazione autentica relativamente a "Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici". Il decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio, infatti, ha previsto che il processo tributario telematico sarà obbligatorio dal 1° luglio 2019. Per approfondimenti: Processo Tributario Telematico obbligatorio dal 2019 Tuttavia, dalla giornata di ieri, ai contribuenti e agli enti impositori sarà concesso l'uso delle modalità telematiche, in ogni grado di giudizio del processo tributario, prescindendo da quanto avvenuto in primo grado e dalle scelte operate dalla controparte. Viene così meno il rischio di incorrere in una dichiarazione di inammissibilità. Il decreto legge (qui sotto allegato), infatti, si è occupato di risolvere alcuni contrasti sorti in seno alla giurisprudenza in materia di processo tributario telematico, in particolare relativamente alle previsioni del D.M. 163/2013 recante il Regolamento sulla disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario. Procedimento Tributario Telematico: il contrastoIn particolare, il menzionato D.M. aveva precisato che la costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso via PEC, sarebbe avvenuto telematicamente mediante il S.I.Gi.T e che anche parte resistente si sarebbe costituita con le stesse modalità. Dalla lettura congiunta delle due previsioni, dunque, si desumeva che ove la prima notifica fosse avvenuta via PEC, con conseguente costituzione via S.I.Gi.T, anche parte resistente avrebbe dovuto utilizzare lo stesso sistema. Invece, laddove la notifica non fosse avvenuta via PEC (posta, deposito, ecc.) anche controparte non avrebbe potuto utilizzare il S.I.Gi.T. Tale interpretazione era stata avvalorata da alcune Commissioni Tributarie Provinciali, a partire da quella di Reggio Emilia (sent. n. 245/2017): di conseguenza, si riteneva invalida la costituzione dell'Ufficio che aveva utilizzato il canale telematico per le controdeduzioni al contribuente che, invece, aveva proposto ricorso in forma cartacea. Inoltre, si riteneva che la scelta operata dal contribuente in prime cure avrebbe influenzato anche il giudizio di appello: la CTR Toscana (sent. n. 1783/2017), ad esempio, ha dichiarato inammissibile l'appello telematico notificato dall'Agenzia delle Entrate a fronte di un primo grado instaurato con modalità cartacea. In altri giudizi, invece, si era ritenuto corretto l'utilizzo telematico. In un clima di tale incertezza e con il rischio che molti atti prodotti venissero dichiarati non ammissibili, non si faceva uso dello strumento telematico, soprattutto in appello, quando il ricorso introduttivo era stato presentato in formato cartaceo. L'interpretazione autentica del D.L. n. 119/2018A dirimere il contrasto ci ha pensato il suddetto D.L. 119/2018 il quale ha fornito un'interpretazione autentica dell'articolo 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale norma, chiarisce il decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 163/2013, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche. In tal modo, le parti saranno al sicuro dall'eventuale declaratoria di inammissibilità di molti atti: in ogni grado di giudizio e nelle more dell'obbligatorietà del PTT (a partire, si rammenta, dal 1° luglio 2019), le parti potranno avvalersi liberamente delle procedure informatiche per le operazioni di notifica e deposito di atti processuali, documenti e procedimenti, indipendentemente dalle modalità (cartacee o telematica) scelta dalla controparte. |
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