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Data: 28/10/2018 18:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - La normativa italiana che disciplina il fumo in auto, nonostante la volontà di recepire e rispettare le indicazioni provenienti dalla Comunità Europea, a tutela della salute dei cittadini appare ancora scarna. La norma di riferimento è l'art 51 comma 1-ter della legge n. 3/2003, introdotto dal dlgs n. 6/2016. Questa disposizione vieta al conducente e ai passeggeri di fumare in auto solo se al suo interno ci sono minori di anni 18 e donne in stato di gravidanza. In questo caso le sanzioni variano da un minimo di 25 a un massimo di 250 euro, raddoppiabili in determinati casi. E quando il conducente è da solo? E' prevista qualche sanzione? E le sigarette elettroniche? In questi casi la legge non prevede alcunché. Fumo in auto: il divieto[Torna su]
La norma di riferimento che prevede il divieto del fumo in auto è il comma 1-ter dell'articolo 51 della legge n. 3/2003, che così dispone: " Il divieto di cui al comma 1 (ossia di fumare nei luoghi chiusi) è esteso al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza." Il comma 1 ter, introdotto dall'art 24, dedicato alle misure a tutela dei minori, del decreto legislativo n. 6/2016 integra la normativa Europea contenuta nella Direttiva 2014/40 "sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE". Tornando però all'esame dell'art 51 comma 1 ter, emerge immediatamente il limite di questa disposizione. Non si tratta infatti di un divieto generalizzato di fumare all'interno di una vettura, ma di una restrizione prevista solo in presenza di minori o di donne in stato di gravidanza. Ne consegue che, chi è alla guida di un auto e non trasporta passeggeri con queste caratteristiche o è da solo, può fumare liberamente, senza limiti. Le sanzioni per chi trasgredisce[Torna su]
A disporre le sanzioni per chi viola il divieto di fumare in auto previsto dall'art. 51 comma 1 ter della legge 3/2003, introdotto dal dlgs n. 6/2016 è il comma 5 del medesimo articolo, ai sensi del quale "Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448." Che cosa stabilisce l'art. 7 l'art 7 della legge 584/1975? Esso punisce i trasgressori con la sanzione amministrativa minima di 25 e massima di 250 euro, che vengono raddoppiate se la violazione è commessa alla presenza di una donna in stato di gravidanza, di lattanti o di bambini fino a dodici anni. Si rischia insomma una multa che può arrivare anche a 500 euro se si fuma in auto in presenza di soggetti "deboli". Ciò che rende però queste sanzioni ancora più gravi è data dalla mancata previsione, in questi casi, di poter pagare in misura ridotta la sanzione entro 5 giorni e di avere solo un mese di tempo, dalla presunta trasgressione, per ricorrere contro la stessa. Fumo in auto: le sigarette elettroniche[Torna su]
Nel divieto di fumo in auto non si fa menzione alcuna alle sigarette elettroniche. Questo dovrebbe significare che, chi fuma in auto una sigaretta elettronica, anche alla presenza di una donna incinta o di un minore, non può essere sanzionato. Leggi anche: - Fumo vietato anche in auto. Le nuove norme in vigore dal 2 febbraio - Divieto di fumo in auto: multe fino a 500 euro - Multa di 110 euro per chi fuma in auto davanti ai figli minori |
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