Data: 28/10/2018 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - La pensione di reversibilità in regime internazionale, sebbene acquisita dal superstite "iure proprio", spetta sulla base delle condizioni di assicurazione e contribuzione proprie del dante causa al momento del suo collocamento a riposo o, se non ancora titolare di pensione, a quello del decesso

Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell'ordinanza n. 27103/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso dell'Inps, la cui impugnazione era stata rigettata dalla Corte d'Appello.

Il caso

L'Istituto era così stato condannato al pagamento dei ratei già maturati della pensione di reversibilità in regime internazionale, in favore delle moglie superstite di un cittadino sloveno titolare di pensione categoria VOS.

Secondo la Corte territoriale, derivando la pensione di reversibilità in questione dalla pensione in regime internazionale del dante causa da epoca antecedente all'adesione della Slovenia all'Unione Europea, una volta ottenuta la liquidazione della prestazione diretta ai sensi della normativa allora in vigore e sulla base del requisito contributivo richiesto dalla medesima, tale prestazione costituiva l'unico dato fermo sulla cui base liquidare la pensione di reversibilità.

Ciò non sarebbe potuto essere messo in discussione per le modifiche normative sopravvenute, quali quelle scaturenti dal regolamento comunitario applicabile dal maggio del 2004 in conseguenza della predetta adesione slovena.

In Cassazione, l'Inps ritiene che la donna slovena non avrebbe avuto diritto alla pensione di reversibilità in regime internazionale poiché il marito era stato titolare di pensione di vecchiaia liquidata in regime di convenzione internazionale tra Italia e Jugoslavia.

Questa poneva, come requisito minimo essenziale per ottenere la totalizzazione dei contributi versati in Italia e nella ex Jugoslavia, l'avvenuto versamento anche di un solo contributo settimanale. I contributi accreditati in Italia in favore del dante causa, secondo l'Inps non erano dunque sufficienti.

Reversibilità: spetta in base alle condizioni del dante causa

Gli Ermellini, invece, rammentano che dottrina e giurisprudenza (cfr., per tutte, Cass. n. 3300/12 e Cass. n. 21545/08) sono sempre state concordi nel ritenere che la pensione di reversibilità è acquisita dal superstite iure proprio e non iure hereditatis.

Tuttavia, si legge nell'ordinanza, ciò non implica che i relativi requisiti amministrativi, contributivi e anagrafici debbano essere riferiti al superstite (il che vanificherebbe le caratteristiche stesse e le finalità della prestazione, per ottenere la quale basta il mero rapporto di coniugio o di parentela) e/o all'assetto normativo in vigore al momento del decesso del pensionato anziché a quello in cui è stato collocato in quiescenza.

Anzi, dall'art. 13, co. 1, del R.D.L. n. 636/39 si evince che la pensione di reversibilità spetta sulla base delle condizioni di assicurazione e contribuzione proprie del dante causa al momento del suo collocamento a riposo o, se non ancora titolare di pensione, a quello del decesso, tanto che tale prestazione viene anche definita a "perfezionamento traslato".

La stessa determinazione del quantum del trattamento riservato ai superstiti dipende dall'ammontare della prestazione previdenziale dovuta al de cuius. Ulteriore conferma si desume dalla ratio dell'istituto, mirante a soddisfare esigenze proprie del superstite beneficiario.

Pertanto, poiché il rapporto assicurativo è disciplinato dalla legge vigente nel tempo in cui è sorto ed essendo stato il coniuge dell'odierna controricorrente titolare di pensione fin dal mese di ottobre del 1986, trova applicazione la normativa all'epoca vigente, ossia la Convenzione Italia - Jugoslavia entrata in vigore il 1.1.1961, in virtù della quale per la totalizzazione dei contributi versati in Italia e nella ex Jugoslavia basta l'avvenuto versamento anche d'un solo contributo settimanale.

Viceversa, rilevano le condizioni amministrative, contributive e anagrafiche regolate dalla normativa in vigore al momento del decesso del de cuius soltanto ove non ancora titolare di pensione (ma non è questo il caso in esame).

Pensione di reversibilità in regime internazionale

L'Inps ha sbagliato a richiamare nel suo ricorso l'art. 13 della legge n. 218/52, che disciplina la diversa ipotesi del decesso dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione.

Sul punto, la giurisprudenza (Cass. n. 23841/2015) ha ribadito che "la pensione di reversibilità in regime internazionale, benché acquisita dal superstite iure proprio, spetta sulla base delle condizioni di assicurazione e contribuzione proprie del dante causa al momento del suo collocamento a riposo o, se non ancora titolare di pensione, a quello del decesso"

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