Data: 29/10/2018 21:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il decreto fiscale collegato alla manovra, n. 119/2018, (qui sotto allegato) � stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 247 del 23-10-2018) ed � in vigore dal 24 ottobre. Sono molte le novit� del testo, la cui approvazione definitiva non � stata priva di discussioni e polemiche.

Per approfondimenti: Decreto fiscale in vigore: gli 8 punti chiave

Tra le misure di cui si occupa il testo, emerge quella di cui all'art. 4, che prevede lo "Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010".

Stralcio cartelle fino a mille euro: come funziona?

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La norma, dunque, stabilisce lo "stralcio" automatico, senza apposita domanda, di tutti i debiti verso gli agenti della riscossione di importo inferiore ai mille euro.
Nel dettaglio, si legge nel testo, il riferimento � a quei debiti di importo residuo fino a 1000 euro, alla data di entrata in vigore del decreto, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1� gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Appare evidente che l'operazione punta a eliminare quei piccoli debiti, quasi in prescrizione, e la cui riscossione presenta difficolt� in quanto neppure le rottamazioni susseguitesi negli scorsi anni sono state utilizzate dai contribuenti per saldarli (e dunque � improbabile che ci� avvenga in futuro).

Le esclusioni dallo stralcio

Dalla cancellazione saranno esclusi i carichi recanti somme dovute per particolari tipologie di debiti, ovvero:
- delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- delle somme affidate all'agente della riscossione a seguito di pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- delle somme inerenti multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Le disposizioni in tema di stralcio non si applicano ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Quando verr� effettuato l'annullamento?

Per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili, l'annullamento sar� effettuato alla data del 31 dicembre 2018.
Ai fini del conseguenze discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, sar� l'ente della riscossione (ovvero l'Agenzia delle Entrate-Riscossione) a trasmettere agli interessati/singoli creditori, l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica.

Cosa succede alle somme gi� pagate?

Lo stesso art. 4 prevede che le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto rimangono definitivamente acquisite.
Per quanto riguarda, invece, le somme versate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, queste saranno imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento oppure, in mancanza a debiti scaduti o in scadenza.
In assenza anche di questi ultimi, le somme saranno rimborsate ai sensi dell'art. 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del d.lgs. n. 112/1999. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso art. 22.
In caso di mancanza erogazione, nel termine di 90 giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione � autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

Rimborso spese per procedure esecutive relative alle quote annullate

Il testo prevede anche la possibilit� che siano rimborsate le spese per le procedure esecutive poste in essere da Agenzia delle Entrate-Riscossione (ed Equitalia prima) per il recupero delle somme sono oggetto di annullamento ai sensi del decreto-legge.

In particolare, si tratta delle spese concernenti i carichi dei comuni e quelli erariali, ma per questi ultimi solo limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013. Il rimborso sar� effettuato a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello stato.
Per ottenerne il rimborso, l'Agente della riscossione dovr� presentare, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per i restanti carichi, tale richiesta � presentata al singolo ente creditore che provvede direttamente al rimborso, fatte salve, anche in questo caso, le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalit� e nei termini gi� precisati.

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