|
Data: 29/10/2018 19:19:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Con la circolare n. 40 del 25 ottobre 2018 (qui sotto allegata) l'Inail ha provveduto, dopo uno stop di due anni, alla rivalutazione degli importi relativi alla retribuzione per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, con decorrenza 1° luglio 2018. Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, infatti, è previsto che tali prestazioni siano rivalutate annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat intervenuta rispetto all'anno precedente. Per gli anni 2016 e 2017, tuttavia, non è intervenuta la variazione retributiva minima e sono, quindi, stati confermati gli importi delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale (nel settore industriale, compreso il settore marittimo, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi) approvati dai precedenti decreti ministeriali del 15 giugno 2015.
Rivalutazione prestazioni per infortuni e malattie professionali[Torna su] Per l'anno 2018, invece, l'Istat ha registrato una variazione percentuale del predetto indice dei prezzi al consumo pari a 1,10%, che comporta la necessità di adeguare le prestazioni in questione. Con determina del Presidente Inail (n. 253/2018) è stata di conseguenza approvata la proposta di rivalutazione, con decorrenza dal 1° luglio 2018, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi. La determina è stata poi approvata con quattro decreti ministeriali, datati 19 luglio 2018, relativi rispettivamente ai diversi settori. La circolare in oggetto provvede a illustrare i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Strutture territoriali ai fini della riliquidazione. L'istituto comunica, invece, che la rivalutazione degli importi per danno biologico erogati dall'Inail, con decorrenza 1° luglio 2018, avverrà con successiva e apposita circolare a seguito del decreto ministeriale 19 luglio 2018 che ha approvato la determina del Presidente Inail 29 maggio 2018, n. 254. Indirizzi operativi alle Sedi locali[Torna su] Le Sedi locali dovranno occuparsi delle riliquidazioni di: a) rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata; b) eventuali casi già in pagamento fuori procedura, compresi quelli residuali relativi allo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti, elaborati per la prima volta sul rateo di novembre 2018, che dovranno essere adeguati alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi al 1° luglio 2018; c) prestazioni segnalate con gli appositi elenchi inviati annualmente dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, riguardanti le liquidazioni particolari. In occasione della rivalutazione con decorrenza dal 1° luglio 2018 per i settori industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, la Direzione centrale per l'organizzazione digitale ha provveduto alla riliquidazione delle rendite sulla base delle retribuzioni già acquisite. Rivalutazione prestazioni particolari a seguito di rettifica per errore[Torna su] Con effetto dall'anno 2006, inoltre, è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari, cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore. Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di novembre 2018, a condizione che siano state effettuate le verifiche reddituali, in caso contrario verranno azzerate nel prossimo rateo di dicembre 2018. Comunicazione del provvedimento di riliquidazione e indagine anagrafica[Torna su] La Direzione centrale per l'organizzazione digitale invierà agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/I e 171/I. In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario dovrà comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli sopra citati, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro. Al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, le Sedi provvederanno alla scansione e all'aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso. |
|