Data: 31/10/2018 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 27248/2018 (sotto allegata) la Suprema Corte sancisce il principio secondo cui la presunzione di condominio dell'impianto idrico non si estende alla parte compresa nella sfera di propriet� esclusiva dei condomini, nemmeno alle diramazioni che, collegate al tratto del singolo appartamento, allacciato a quello comune, servono a portare acqua nelle singole unit� abitative.

La vicenda processuale

La Corte d'Appello dell'Aquila condanna un Condominio, ritenuto responsabile dell'evento dannoso che ha colpito l'appartamento dello stabile. I coniugi proprietari dell'appartamento danneggiato propongono domanda di risarcimento danni nei confronti della proprietaria di quello sovrastante, che per� invoca la responsabilit� del Condominio, che si costituisce nella persona dell'amministratore. Il Tribunale accoglie la domanda degli attori, rigettando quella riconvenzionale del Condominio. Ricorre in Cassazione il Condominio, resiste con contro ricorso la proprietaria dell'appartamento del piano superiore.

La presunzione di comunione non si estende all'impianto idrico della singola propriet�

Con la sentenza n. 27248/2018 la Cassazione accoglie il ricorso del Condominio, ritenuto responsabile dei danni da infiltrazioni riportate da un appartamento dello stabile. In sede d'appello, si accerta che la rottura della chiave di stacco dell'acqua � situata nella cucina dell'appartamento del piano superiore a quello danneggiato. Queste conclusioni tuttavia non riescono a dissuadere la Corte dal ritenere che il guasto � nell'impianto condominiale.

Secondo la Cassazione per� la Corte d'Appello sbaglia: la responsabilit� per i danni non � del Condominio. Questo perch� "la presunzione di comunione delle parti comuni, elencate dal n. 3 dell'art 1117 c.c., fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di propriet� esclusiva dei singoli condomini, non sempre implica che, nell'ambito della porzione di fabbricato esclusiva del singolo condomino, non ricada alcuna parte comune in quanto il criterio distintivo tra parti comuni e parti esclusive del condominio � dato solo dalla loro destinazione, cos� che il condotto di acque � di propriet� esclusiva, indipendentemente dalla sua ubicazione, per la parte in cui direttamente afferisce al servizio del singolo e comune in tutta la restante porzione, in cui ad esso si innestano uno o pi� altri canali a servizio di altri condomini".

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