Data: 17/05/2006 - Autore: www.laprevidenza.it
Con sentenza in data 31 gennaio 2000, il Tribunale del lavoro di Roma dichiarava la nullità del licenziamento intimato dalle F.Spa a F.C.e per l'effetto condannava la società suindicata alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra, nonché al risarcimento del danno derivante dal demansionamento, che faceva decorrere dal 1992, pari a lire 486.660.000. A seguito dell'impugnazione dalla società, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava nullo, per violazione dell'articolo 112 Cpc, il capo di sentenza concernente la reintegra nel posto di lavoro perché ad essa il ricorrente aveva rinunciato e dichiarava inammissibile, perché nuova, la domanda di reintegra proposta in grado di appello; dichiarava altresì l'illegittimità del licenziamento intimato il 29 maggio 1998 e condannava la società a pagare al C., a titolo di risarcimento danni derivanti dall'illegittimo licenziamento, una somma pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione; ravvisata altresì l'esistenza del demansionamento, che faceva decorrere dal 1996, condannava la società appellante al pagamento della somma, pari a sei mensilità di retribuzione, di lire 186.696.000, in luogo della maggior somma liquidata a tale titolo in primo grado, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della maturazione, i primi sino al saldo, la seconda sino alla data della sentenza...... Si ringrazia www.personaedanno.it LaPrevidenza.it, 09/05/2006 Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 24.3.2006, n. 6572
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