Data: 17/05/2006 - Autore: www.laprevidenza.it
Con sentenza in data 31 gennaio 2000, il Tribunale del lavoro di Roma dichiarava la nullit� del licenziamento intimato dalle F.Spa a F.C.e per l'effetto condannava la societ� suindicata alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra, nonch� al risarcimento del danno derivante dal demansionamento, che faceva decorrere dal 1992, pari a lire 486.660.000. A seguito dell'impugnazione dalla societ�, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava nullo, per violazione dell'articolo 112 Cpc, il capo di sentenza concernente la reintegra nel posto di lavoro perch� ad essa il ricorrente aveva rinunciato e dichiarava inammissibile, perch� nuova, la domanda di reintegra proposta in grado di appello; dichiarava altres� l'illegittimit� del licenziamento intimato il 29 maggio 1998 e condannava la societ� a pagare al C., a titolo di risarcimento danni derivanti dall'illegittimo licenziamento, una somma pari a 24 mensilit� dell'ultima retribuzione; ravvisata altres� l'esistenza del demansionamento, che faceva decorrere dal 1996, condannava la societ� appellante al pagamento della somma, pari a sei mensilit� di retribuzione, di lire 186.696.000, in luogo della maggior somma liquidata a tale titolo in primo grado, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal d� della maturazione, i primi sino al saldo, la seconda sino alla data della sentenza...... Si ringrazia www.personaedanno.it LaPrevidenza.it, 09/05/2006 Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 24.3.2006, n. 6572
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