Data: 30/07/2002 - Autore: Roberto Cataldi
Il risarcimento del danno per inadempienze contrattuali non pecuniarie è compreso tra i debiti di valore e come tale soggetto al cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Sentenza n. 9517 del 1 luglio 2002) chiarendo, ancora una volta, che l'una e gli altri assolvono a due funzioni distinte: la prima (rivalutazione) è diretta al ripristino della situazione patrimoniale in cui il danneggiato si sarebbe trovato se non vi fosse stato inadempimento, i secondi (interessi) hanno semplicemente natura compensativa.
Ne discende che non vi è incompatibilità alcuna tra loro e che, pertanto, sulla somma rivalutata vanno corrisposti anche gli interessi il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio.
Tutte le notizie