Data: 13/11/2018 09:00:00 - Autore: Giovanni Minauro
Avv. Giovanni Minauro - A mente dell'art. 8 l. n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), le azioni che il danneggiato può intraprendere per conseguire il risarcimento dei danni subiti per responsabilità sanitaria, devono essere obbligatoriamente precedute da un a.t.p. a fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c., che ne costituisce condizione di procedibilità, al quale devono necessariamente partecipare tutte le parti, ivi comprese le compagnie assicurative (comma 4).

La vicenda

Nella vicenda portata all'attenzione del Tribunale di Benevento, è avvenuto che i danneggiati, nell'esperire detto obbligatorio tentativo di conciliazione, hanno notificato il ricorso per a.t.p. anche alle compagnie assicurative delle strutture sanitarie e/o dell'esercente la professione sanitaria, al fine di consentire la loro partecipazione al relativo procedimento.
Sennonché l'art. 12 cit. legge, nel prevedere che il danneggiato possa direttamente agire anche nei confronti dell'impresa di assicurazione della struttura sanitaria e/o dell'esercente la professione sanitaria, ha subordinato la possibilità di esercizio di tale azione diretta all'emanazione dei decreti ministeriali attuativi di cui al precedente art. 10 comma 6 stessa legge. Detti decreti - con i quali il Ministero dello Sviluppo Economico avrebbe dovuto, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, stabilire i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di polizza - a tutt'oggi, però, non sono stati ancora emanati.
Le compagnie di assicurazione, nel costituirsi nei procedimenti per a.t.p. iniziati anche nei loro confronti, hanno quindi eccepito la loro presunta carenza di legittimazione passiva, denunciando la violazione dell'art. 12 cit. l. n. 24/2017, che – come sopra visto - subordina la possibilità dell'azione diretta nei loro confronti all'emanazione dei menzionati decreti ministeriali.

Atp: partecipazione assicurazioni obbligatoria

Ebbene, nella recente ordinanza (Trib. Benevento, 24 ottobre 2018, Est. Dr.ssa I. Moretti) - emessa proprio nel corso di un procedimento per a.t.p. promosso in materia di medical malpractice anche nei confronti della compagnia di assicurazione della struttura sanitaria - il Tribunale di Benevento ha affermato che, nonostante il danneggiato, stante la mancata emanazione degli anzidetti decreti ministeriali, non abbia ancora la possibilità di agire direttamente nei confronti della compagnia di assicurazioni, la partecipazione di quest'ultima all'a.t.p. in parola deve in ogni caso ritenersi, oltre che opportuna, assolutamente necessaria ed obbligatoria.
In tale pronuncia, il Giudice estensore, con logica e condivisibile motivazione, ha inappuntabilmente rilevato come tale partecipazione, stando alla chiara lettera dell'art. 8 comma 4 della legge Gelli-Bianco, non potrebbe che ritenersi obbligatoria, siccome volta, da una parte, a rendere possibile l'adempimento dell'obbligo, che grava sulle stesse imprese, di formulare l'offerta di risarcimento a conclusione della fase conciliativa (ovvero di comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla); dall'altra ad evitare l'espletamento di una nuova consulenza nell'eventuale successivo giudizio di merito (la mancata partecipazione all'a.t.p. della compagnia di assicurazione, difatti, renderebbe la c.t..u. preventiva non opponibile alla stessa in detto ultimo giudizio).
E' da ritenere, pertanto – si legge nell'ordinanza in esame - che il legislatore, nonostante abbia subordinato la possibilità dell'azione diretta nei confronti delle compagnie di assicurazioni delle strutture sanitarie alla emanazione dei suddetti decreti ministeriali, abbia nel contempo voluto prevedere come necessaria la presenza delle compagnie alla fase processuale dell'a.t.p., al fine di garantire che il tentativo di conciliazione, cui tale fase è preordinata, possa avere una qualche possibilità di utile esito (ipotizzabile, peraltro, solo con la presenza della tasca solvibile delle imprese assicurative) e di evitare, per ovvie esigenze di economia processuale, che i risultati dell'espletata istruzione preventiva non possano poi essere utilizzati nell'eventuale successivo giudizio di merito (ove, oltretutto, le imprese assicurative vengono normalmente chiamate in causa dalle strutture sanitarie convenute).

L'orientamento della giurisprudenza in materia

Il Tribunale di Benevento, con l'esaminata pronuncia, ha dunque aderito al prevalente indirizzo della giurisprudenza di merito in subiecta materia e secondo cui, nell'attuale contesto di contingente impossibilità di esercizio dell'azione diretta di cui all'art. 12 cit. l. n. 24/2017, occorre, in ogni caso, ritenere opportuna e/o necessaria la partecipazione delle compagnie di assicurazioni all'espletamento dell'a.t.p. conciliativo de quo (Cfr., ex multis, Trib. Roma, 12 marzo 2018; Trib. Verona, 31 gennaio 2018; Trib. Venezia, 18 gennaio 2018; Trib. Marsala, 7 dicembre 2017).

Tale orientamento giurisprudenziale si fonda, invero, su argomentazioni analoghe a quelle utilizzate dal Tribunale Sannita e che, in estrema sintesi, possono così compendiarsi:

• l'art. 12 cit. l. n. 24/2017 contempla delle ipotesi di litisconsorzio necessario che non potrebbero non riguardare anche la fase di a.t.p. (posto che chi deve essere parte del giudizio di merito deve anche partecipare al procedimento di a.t.p.);

• l'art. 8 della stessa legge prevede, inoltre, come obbligatoria la partecipazione di tutte le parti all'a.t.p. conciliativo, specificando espressamente che allo stesso devono essere presenti anche le compagnie di assicurazione di cui al successivo art. 10;

• nonostante l'attuale impossibilità, da parte dei danneggiati, di esercitare azione diretta nei confronti delle compagnie assicurative, è preferibile ritenere che le compagnie assicurative debbano, in ogni caso, per evidenti esigenze di economia processuale, partecipare all'a.t.p., in considerazione dell'eventuale azione di garanzia esercitabile nei loro confronti dalle strutture ospedaliere e/o dai professionisti assicurati nel successivo giudizio di merito;

• per tale ultimo motivo delle stesse compagnie assicurative potrebbe anche disposta la chiamata in causa iussu iudicis, ex art. 107 c.p.c., al fine di estendere l'efficacia dell'espletata c.t.u. preventiva nei loro confronti (altrimenti non opponibile nel giudizio di merito);

• detta partecipazione si appalesa vieppiù necessaria ed opportuna, laddove si consideri che il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. è da ritenersi, in via generale, ammissibile anche nell'ipotesi in cui si controverta sull'an della dedotta responsabilità medica, risultando tale interpretazione dell'istituto in esame coerente con l'ampliata configurazione dello stesso (l'art. 696 c.p.c. fa espresso riferimento anche al momento dello "accertamento" del credito) e con le finalità prevalentemente conciliative e deflattive che alla misura in parola ha conferito la stessa l. n. 24/2017, atteso anche che l'istruttoria della maggior parte delle cause in materia di medical malpractice si esaurisce con l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale.


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