|
Data: 09/11/2018 10:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il proprietario di un automezzo sottoposto a fermo fiscale disposto dal concessionario della riscossione deve versate la tassa automobilista regionale? La risposta a una domanda che, di recente, ha ingenerato un consistente contenzioso, è affermativa, almeno secondo quanto ha chiarito la Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 192/2018 (qui sotto allegata). In realtà, il punto nodale della questione è costituito proprio dalla tipologia di fermo al quale è stato sottoposto il mezzo.
Il caso[Torna su] Nel caso in esame, il giudizio di legittimità costituzionale coinvolge l'art. 8 della legge della Regione Toscana n. 49/2003, introdotto dall'art. 33 della legge della Regione Toscana n. 35/2012, n. 35, ed è promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli trovatasi a giudicare un procedimento sull'annullamento di una cartella esattoriale emessa per mancato pagamento della tassa automobilistica. Il cittadino ricorrente assumeva tale importo non dovuto, essendo la cartella relativa a periodo in cui l'autovettura di sua proprietà era gravata da fermo amministrativo. Da qui la rimessione della CTP che richiama la legge regionale suddetta secondo cui, con riferimento ai titoli per la sospensione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale, "la trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell'obbligo tributario". Disposizione che, per i giudici della CTP, contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma, lettera e), nonché con l'art. 119, secondo comma, della Costituzione. E ciò per le stesse ragioni con cui la stessa Consulta, nella sentenza n. 288/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di altra norma regionale, ritenuta di analogo contenuto (art. 10 della legge della Regione Marche n. 28/2011). In realtà, la Corte Costituzionale sottolinea come in altra recente sentenza (n. 47/2017) ha già dichiarato non fondata identica questione di legittimità costituzionale della stessa norma della Regione Toscana impugnata. Le differenze tra fermo amministrativo e fermo fiscale[Torna su] In detta decisione, la Consulta ha rammentato come il "fermo amministrativo", al quale è correlata l'esenzione dal pagamento del tributo prevista dall'art. 5, comma 37, del decreto-legge n. 953/1982, n. 953 (come convertito, nella legge n. 53/1982) e cui identicamente si riferiva, escludendo l'esenzione stessa, la disposizione della Regione Marche caducata dalla sentenza n. 288/2012, sia diverso dal cosiddetto "fermo fiscale". Il fermo amministrativo vero e proprio, è una sanzione accessoria imposta dal Codice della Strada in caso di rilevanti violazioni e viene disposto dalla polizia (stradale o comunale) o dalle altre autorità di pubblica sicurezza. Il fermo fiscale, anche noto come "fermo auto" o "ganasce fiscali", è "una misura cautelativa provvisoria, con effetti indiretti di conservazione della garanzia patrimoniale" che viene iscritta al PRA dall'Agente della Riscossione in caso di debiti dovuti o cartelle non saldate. Solo per il primo è espressamente prevista l'esenzione dal bollo auto, come previsto dalla legge del 1982. D'altronde, il fermo fiscale non comporta la materiale sottrazione della vettura alla disponibilità del proprietario, nonostante questa non possa essere utilizzata, anzi, neppure non gli viene impedito di trasferirla a terzi con atto di alienazione (con traslazione, ovviamente, del vincolo). Infine, in caso di elusione del divieto di circolazione, si applica di una sanzione pecuniaria al proprietario, ma non anche al sequestro del mezzo. Fermo fiscale: è dovuto il pagamento del bollo auto[Torna su] Al fermo fiscale, precisa la sentenza, "non poteva evidentemente riferirsi la norma di esenzione del 1982 in quanto solo successivamente il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (...), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha introdotto detta diversa ipotesi di fermo, all'interno dell'art. (91-bis, poi rifluito nell'art.) 86, del d.P.R. n. 602 del 1973, come misura di garanzia del credito di enti pubblici e non come sanzione conseguente a violazione di norme del codice della strada". Alla Regione, attraverso una propria legge, è dunque consentito imporre il pagamento del bollo auto anche per i veicoli sottoposti a veicolo fiscale, come accaduto nel caso di specie per la Toscana. In conclusione, l'esclusione della sospensione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica nel periodo di fermo della vettura disposto dall'agente della riscossione, quale propriamente prevista dal censurato art. 8-quater della legge reg. Toscana n. 49/2003, "non si pone, dunque, in contrasto con la esenzione dal tributo (nella diversa ipotesi di fermo disposto dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria) prevista, in via di eccezione, dal d.l. n. 953 del 1982": Rientra, invece, nella regola, innovativamente introdotta dallo stesso, che vuole "quel tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo" ovvero, comunque, alla ricorrenza di un titolo equipollente, idoneo a legittimare il possesso del veicolo (usufrutto, leasing, acquisto con patto di riservato dominio). La questione sollevata dalla rimettente è ritenuta, pertanto, manifestamente infondata.
|
|