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Data: 08/11/2018 15:30:00 - Autore: Giuseppe Grande di Giuseppe Grande - Il D.L.119/2018, come noto, introduce varie forme di sanatoria fiscale che concedono, al contribuente, un assist di non poco conto per convergere ad una bonaria determinazione del proprio debito. Partendo dalla classica rottamazione dei ruoli, sulla scorta delle precedenti esperienze del 2016 e del 2017, con relativo stralcio di sanzioni ed interessi, si passa ad una mera cancellazione dei ruoli sotto i 1000 euro (iscritti dal 2000 al 2010). Tuttavia, ad un attenta lettura della normativa sulla pace fiscale si osserva come tali misure deflattive siano esclusivamente disposte e concesse nei riguardi dei ruoli iscritti presso l'Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia) e Riscossione Sicilia SpA. Questo dato non è di poco conto, perché, di riflesso, esclude categoricamente, o per lo meno per mancata menzione, tutti i carichi riscossi dagli enti locali in proprio o per mezzo di concessionari iscritti all'albo ex art.53 del Dlgs. 446/97. Non sono al momento intravedibili, nel dibattito politico, possibilità concrete per gli enti locali di provvedere autonomamente, per deliberazione consiliare, all'attuazione dell'adesione alla rottamazione dei ruoli, come per inciso previsto dalla manovra di condono fiscale del 2017. Lo stato dei fatti genera una profonda discriminazione, dalla rarefatta tenuta costituzionale, visto che il contribuente, nella fiscalità locale, potrà aderire alla Pace Fiscale a singhiozzo, o meglio, esclusivamente qualora l'ente locale di residenza abbia affidato la riscossione dei propri ruoli all'ex Equitalia e dunque non la gestisca alternativamente (come oramai avviene in molte realtà territoriali). Sono comprensibili i disagi, dal momento che in molti casi, sono proprio le cartelle esattoriali riguardanti i tributi locali ad essere trascinate da anni nei ruoli (nonostante le prescrizioni quinquennali) e a sommare importi minimi, alle volte anche al di sotto della soglia di stralcio di 1000 euro. Nel caso concreto potrà accadere che i cittadini di un comune potranno vedersi condonati o stralciati i carichi pendenti a ruolo per i tributi locali, mentre al contrario, quelli del comune confinante, per gli stessi tributi, costretti ancora al pagamento con interessi e sanzioni. Ovviamente il problema non attiene solo al contribuente ma anche all'ente creditore, nel caso specifico i comuni che si ritrovano ad essere privati, qualora abbiano affidato i ruoli all'ente riscossore nazionale, di autonomia nell'adesione o meno al condono e della libertà di regolare la propria strategia economico finanziaria sul territorio. Per inverso, gli enti locali in pre dissesto o dissesto o con un livello di evasione fiscale al di sopra della soglia minima di tolleranza, si ritrovano privati di questo strumento utile per fare cassa se, come più volte richiesto e preteso dal fisco nazionale, hanno internalizzato il servizio di riscossione o lo hanno esternalizzato ad un concessionario.
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