Data: 14/11/2018 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Per la circolazione nei canali lagunari, con riferimento agli aspetti non regolati puntualmente dalla normativa sulla navigazione deve farsi riferimento alle norme e ai principi che regolano la circolazione stradale.

Lo ha stabilito il Tribunale di Venezia con l'interessante sentenza numero 1951/2018 qui sotto allegata, che si � occupata anche della legittimit� dell'accertamento dei limiti di velocit� dei natanti fatto mediante il sistema ARGOS.

Omologazione degli ARGOS

Le normative provinciali e comunali su tale sistema si limitano a statuire che lo stesso deve essere debitamente omologato senza, tuttavia, dire nulla circa le modalit� con le quali l'omologazione deve essere compiuta.

In presenza di una simile lacuna, per il giudice deve farsi riferimento, ai sensi dell'articolo 1 disp. prel. cod. nav., alla normativa dettata per l'omologazione degli strumenti di controllo della velocit� in materia di circolazione stradale, oltre che ai principi dettati dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 113/2015 in ordine all'obbligo di verificare periodicamente la funzionalit� di tali strumenti.

Caratteristiche tecniche diverse

A detta del Tribunale di Venezia, ci� posto, non vale ad esonerare il sistema ARGOS dalla procedura di omologazione la circostanza che esso abbia caratteristiche diverse da quelle delle tradizionali apparecchiature utilizzate per la rilevazione della velocit� (come autovelox, tutor o telelaser).

Di conseguenza, dato che nel caso di specie il sistema non era stato omologato, l'accertamento compiuto per il suo tramite � stato considerato non sufficientemente attendibile, con la conseguenza che l'ordinanza ingiunzione avente ad oggetto il pagamento di una sanzione per eccesso di velocit� sul canale e opposta dal conducente sanzionato � stata annullata dal giudice.


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione


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