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Data: 14/11/2018 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Per la circolazione nei canali lagunari, con riferimento agli aspetti non regolati puntualmente dalla normativa sulla navigazione deve farsi riferimento alle norme e ai principi che regolano la circolazione stradale. Lo ha stabilito il Tribunale di Venezia con l'interessante sentenza numero 1951/2018 qui sotto allegata, che si è occupata anche della legittimità dell'accertamento dei limiti di velocità dei natanti fatto mediante il sistema ARGOS. Omologazione degli ARGOSLe normative provinciali e comunali su tale sistema si limitano a statuire che lo stesso deve essere debitamente omologato senza, tuttavia, dire nulla circa le modalità con le quali l'omologazione deve essere compiuta. In presenza di una simile lacuna, per il giudice deve farsi riferimento, ai sensi dell'articolo 1 disp. prel. cod. nav., alla normativa dettata per l'omologazione degli strumenti di controllo della velocità in materia di circolazione stradale, oltre che ai principi dettati dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 113/2015 in ordine all'obbligo di verificare periodicamente la funzionalità di tali strumenti. Caratteristiche tecniche diverseA detta del Tribunale di Venezia, ciò posto, non vale ad esonerare il sistema ARGOS dalla procedura di omologazione la circostanza che esso abbia caratteristiche diverse da quelle delle tradizionali apparecchiature utilizzate per la rilevazione della velocità (come autovelox, tutor o telelaser). Di conseguenza, dato che nel caso di specie il sistema non era stato omologato, l'accertamento compiuto per il suo tramite è stato considerato non sufficientemente attendibile, con la conseguenza che l'ordinanza ingiunzione avente ad oggetto il pagamento di una sanzione per eccesso di velocità sul canale e opposta dal conducente sanzionato è stata annullata dal giudice.
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione |
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