Data: 09/05/2020 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

La legge Gozzini

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Il nome 41-bis deriva dal corrispondente articolo della legge sull'ordinamento penitenziario numero 354/1975, introdotto dalla legge Gozzini del 1986, rubricato "situazioni di emergenza" e che in un primo momento interessava esclusivamente i casi di rivolta o di emergenza interna alle carceri italiane e che successivamente, a seguito della strage di Capaci del 1992, è stato esteso ai detenuti facenti parte dell'organizzazione criminale mafiosa.

Quando si applica il 41-bis

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Le ipotesi al ricorrere delle quali si applica il 41-bis sono quindi due. Analizziamole singolarmente.

Rivolta o situazioni di emergenza

Il 41-bis si applica, innanzitutto, in casi eccezionali di rivolta o in altre gravi situazioni di emergenza.

In tale ipotesi, il Ministro della giustizia può sospendere l'applicazione delle regole ordinarie di trattamento dei detenuti in tutto l'istituto carcerario o in una sua parte; la sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento di tale finalità.

Ordine e sicurezza pubblica

La seconda ipotesi, più diffusa, è quella contemplata dal secondo comma dell'articolo 41-bis, ovverosia quella che prevede la deroga alle regole ordinarie di trattamento se ricorrono gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica e il destinatario ha commesso specifiche fattispecie di reato.

Destinatari del provvedimento, più precisamente, possono essere i detenuti o gli internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario (ad esempio delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza) o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva.

In tal caso, il Ministro della giustizia (anche su richiesta del Ministero dell'interno) può sospendere in tutto o in parte l'applicazione delle regole ordinarie di trattamento nei confronti di un singolo detenuto.

Durata del provvedimento

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Nei confronti dei singoli detenuti, il provvedimento che dispone l'applicazione del 41-bis ha durata pari a quattro anni e può essere prorogato per periodi successivi, pari a due anni, se risulta ancora sussistente la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva (che non può essere esclusa dal mero decorso del tempo).

Cosa prevede il 41-bis

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Concretamente, i detenuti sottoposti al 41-bis sono ristretti in istituti dedicati esclusivamente a loro o comunque in sezioni speciali e separate logisticamente dal resto dell'istituto. La custodia avviene in reparti specializzati della polizia penitenziaria.

L'applicazione del carcere duro comporta le seguenti conseguenze:

  • vengono adottate misure di elevata sicurezza interna ed esterna;
  • i colloqui sono determinati nel numero di uno al mese, devono essere svolti a intervalli di tempo regolari e in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, sono possibili solo con familiari e conviventi (salvo casi eccezionali) e sono svolti con particolari cautele;
  • le somme, i beni e gli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno sono limitati;
  • è prevista l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
  • gli interessati sono sottoposti a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali che hanno competenza in materia di giustizia;
  • la permanenza all'aperto non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone e ha una durata non superiore a due ore al giorno.

In caso di applicazione del 41-bis vengono adottate tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità e scambiare oggetti. La legge prevede anche l'impossibilità di cuocere cibi, che tuttavia è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2018.

Questioni di costituzionalità

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In numerose occasioni, il 41-bis è stato considerato da alcuni interpreti un regime carcerario incostituzionale se applicato per periodi molti lunghi. Tuttavia, tutte le volte in cui la Corte costituzionale e la Cedu sono state chiamate a valutarne la legittimità ne hanno decretato, di per sé, la legittimità, pur censurando delle specifiche applicazioni.

Leggi in proposito:

- Cedu condanna Italia per rinnovo 41-bis a Provenzano

- Anche i detenuti al 41-bis possono cucinare in carcere

Carceri in cui si applica il 41-bis

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Il regime del 41-bis si applica, attualmente, alle seguenti case circondariali:

  • Massama (OR)
  • Uta (CA)
  • Bancali (SS)
  • Novara (NO)
  • Opera di Milano (MI)
  • Cuneo (CN)
  • Parma (PR)
  • Sanremo (IM)
  • Tolmezzo (UD)
  • Viterbo (VT)
  • Vicenza (VI)
  • Spoleto (PG)
  • Terni (TR)
  • Rebibbia di Roma (RM)
  • L'Aquila (AQ)
  • Secondigliano di Napoli (NA)
  • Poggioreale di Napoli (NA)
  • Macomer (NU)
  • Mamone a Onanì (NU)
  • Badu 'e Carros di Nuoro (NU)
  • Voghera (PV)
  • Reggio Calabria (RC)

Da pochi mesi è stata smantellata la sezione 41-bis della casa circondariale di Ascoli Piceno.

Leggi anche Carcere duro: dai libri ai colloqui le nuove regole per il 41-bis


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