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Data: 09/05/2020 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
La legge Gozzini[Torna su]
Il nome 41-bis deriva dal corrispondente articolo della legge sull'ordinamento penitenziario numero 354/1975, introdotto dalla legge Gozzini del 1986, rubricato "situazioni di emergenza" e che in un primo momento interessava esclusivamente i casi di rivolta o di emergenza interna alle carceri italiane e che successivamente, a seguito della strage di Capaci del 1992, è stato esteso ai detenuti facenti parte dell'organizzazione criminale mafiosa. Quando si applica il 41-bis[Torna su]
Le ipotesi al ricorrere delle quali si applica il 41-bis sono quindi due. Analizziamole singolarmente. Rivolta o situazioni di emergenzaIl 41-bis si applica, innanzitutto, in casi eccezionali di rivolta o in altre gravi situazioni di emergenza. In tale ipotesi, il Ministro della giustizia può sospendere l'applicazione delle regole ordinarie di trattamento dei detenuti in tutto l'istituto carcerario o in una sua parte; la sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento di tale finalità. Ordine e sicurezza pubblicaLa seconda ipotesi, più diffusa, è quella contemplata dal secondo comma dell'articolo 41-bis, ovverosia quella che prevede la deroga alle regole ordinarie di trattamento se ricorrono gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica e il destinatario ha commesso specifiche fattispecie di reato. Destinatari del provvedimento, più precisamente, possono essere i detenuti o gli internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario (ad esempio delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza) o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva. In tal caso, il Ministro della giustizia (anche su richiesta del Ministero dell'interno) può sospendere in tutto o in parte l'applicazione delle regole ordinarie di trattamento nei confronti di un singolo detenuto. Durata del provvedimento[Torna su]
Nei confronti dei singoli detenuti, il provvedimento che dispone l'applicazione del 41-bis ha durata pari a quattro anni e può essere prorogato per periodi successivi, pari a due anni, se risulta ancora sussistente la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva (che non può essere esclusa dal mero decorso del tempo). Cosa prevede il 41-bis[Torna su]
Concretamente, i detenuti sottoposti al 41-bis sono ristretti in istituti dedicati esclusivamente a loro o comunque in sezioni speciali e separate logisticamente dal resto dell'istituto. La custodia avviene in reparti specializzati della polizia penitenziaria. L'applicazione del carcere duro comporta le seguenti conseguenze:
In caso di applicazione del 41-bis vengono adottate tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità e scambiare oggetti. La legge prevede anche l'impossibilità di cuocere cibi, che tuttavia è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2018. Questioni di costituzionalità[Torna su]
In numerose occasioni, il 41-bis è stato considerato da alcuni interpreti un regime carcerario incostituzionale se applicato per periodi molti lunghi. Tuttavia, tutte le volte in cui la Corte costituzionale e la Cedu sono state chiamate a valutarne la legittimità ne hanno decretato, di per sé, la legittimità, pur censurando delle specifiche applicazioni. Leggi in proposito: - Cedu condanna Italia per rinnovo 41-bis a Provenzano - Anche i detenuti al 41-bis possono cucinare in carcere Carceri in cui si applica il 41-bis[Torna su]
Il regime del 41-bis si applica, attualmente, alle seguenti case circondariali:
Da pochi mesi è stata smantellata la sezione 41-bis della casa circondariale di Ascoli Piceno. Leggi anche Carcere duro: dai libri ai colloqui le nuove regole per il 41-bis |
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