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Data: 10/11/2018 20:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Le questioni del pagamento o meno da parte dell'Inps di somme contestate e della ripetizione degli indebiti da parte dell'Istituto sono all'ordine del giorno nel rapporto tra cittadini ed ente previdenziale. Di recente, esse sono state oggetto di due pronunce del Tribunale di Palermo (qui sotto allegate), che le hanno affrontate e risolte dando ragione ai cittadini. I due ricorrenti che hanno promosso le cause nei confronti dell'Inps erano difesi dagli Avvocati Giancarlo Pellegrino e Sandro Di Carlo. Liquidazione nei confronti dell'eredeCon la sentenza numero 2041/2018, il Tribunale si è in particolare confrontato con la questione dei ratei arretrati di prestazione assistenziale, non liquidati ai beneficiari poi deceduti. Per il giudice, il superstite ha diritto a vedersi corrispondere tali somme nei limiti della quota ereditaria spettantegli. Peraltro, con un'opportuna precisazione: nei confronti dell'erede è necessario che si perfezioni un procedimento autonomo diretto alla liquidazione intesa come impegno della spesa nei suoi confronti e predisposizione del relativo mandato di pagamento in suo favore dopo aver accertato la sua qualità, l'eventuale concorso di altri eredi e la quota che gli spetta. Se manca tale liquidazione, si applica la prescrizione decennale per la richiesta delle somme dovute, decorrente dal momento dell'apertura della successione. Irripetibilità dell'indebitoCon la sentenza 3238/2018, invece, il Tribunale di Palermo ha dichiarato non dovute all'Inps alcune somme che lo stesso Istituto chiedeva venissero restituite. Il giudice, in tale occasione, ha ricordato che in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, la ripetizione dell'indebito non trova la sua fonte di disciplina in quanto stabilito dall'articolo 2033 del codice civile, ma negli articoli 80, comma 3, del regio decreto 28 agosto 1924, 52 della legge numero 88/1989 e 13 della legge numero 412/1991. Le leggi numero 662/1996 e 448/2001, poi, hanno dettato, con effetto retroattivo e in via transitoria, una disciplina sostitutiva di quella prevista dalle predette disposizioni da applicarsi, però, solo ai pagamenti indebiti effettuati sino al 31 dicembre 2000. Quindi, per gli indebiti erogati prima del 31 dicembre 2000 trova applicazione l'articolo 38 della legge numero 448/2001 mentre per quelli erogati dal 1° gennaio 2001 trova applicazione l'articolo 13, comma 2, della legge numero 412/1991, di interpretazione autentica del citato articolo 52. Soffermandoci su questi ultimi, da quanto emerge dalla citata sentenza, si ha irripetibilità se:
In assenza di tali condizioni, invece, la ripetizione di indebito è ammessa e subordinata all'ordinario termine di prescrizione decennale. |
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