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Data: 08/11/2018 17:38:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Lo schema del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dovrebbe approdare oggi all'esame del Preconsiglio dei ministri. Una riforma, quella del fallimento, sulla quale c'è ancora tanto da fare. In Senato un disegno di legge vorrebbe apportare alcune correzioni allo schema attuale, il Ministro della Giustizia ritiene necessario riscrivere la parte penale della disciplina, per renderla uniforme a quella civile. Su un punto sembrano essere tutti d'accordo: anticipare la crisi e intervenire fin quando è possibile rimediare. La liquidazione giudiziale infatti deve essere l'ultima ratio. Questi solo alcuni punti della riforma, che prevede altri elementi di novità. Vediamoli insieme:
Fase di allerta[Torna su]
Come anticipato dalla legge delega, una delle principali novità è rappresentata dall'introduzione di meccanismi di allerta che, una volta scorti i segnali di una possibile crisi, consentono di attivare rimedi stragiudiziali e conciliativi in grado di risolvere la situazione attraverso negoziati, anche con una sola parte dei creditori. A tale scopo, presso le Camere di Commercio è prevista l'istituzione di organismi competenti ad assistere il debitore. Incentivi per gli imprenditori che ricorreranno a questi rimedi extragiudiziali, deterrenti per chi non lo farà. Obbligo di segnalazione degli indizi di difficoltà[Torna su]
Al fine di prevenire la crisi l'Agenzia delle Entrate, l'Inps e gli agenti di riscossione sono vincolati a comunicare i primi segnali di avversità dell'impresa. Per le società invece tale compito spetta ai revisori contabili, alle società di revisione o agli organi di controllo Esdebitazione per i piccoli insolventi[Torna su]
Per le insolvenze minori è previsto l'istituto dell'esdebitazione di diritto che, una volta conclusa la procedura di liquidazione giudiziale, non richiede alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria. Procedura unitaria per l'insolvenza dei gruppi[Torna su]
Per le insolvenze dei gruppi d'impresa è prevista una procedura unitaria, che si può realizzare in un'unica sede, attraverso criteri di competenza territoriale idonei o in sedi diverse, ma con reciproci obblighi d'informazione. Ricorso unico quindi per ottenere l'omologazione degli accordi di ristrutturazione e per l'ammissione al concordato preventivo. Concordato si, ma in continuità[Torna su]
La riforma intende mantenere l'istituto del concordato limitatamente a quello "in continuità" visto che consente all'azienda di continuare l'attività, anche in presenza di una crisi o di un'insolvenza vera e propria. Più responsabilità a imprenditori e amministratori[Torna su]
Maggiori responsabilità in capo a imprenditori e amministratori, al fine di tutelare mercato e collettività. All'imprenditore la riforma chiede di proteggere l'integrità aziendale, attivandosi il prima possibile, se presagisce che la propria impresa possa andare incontro a un periodo di squilibrio finanziario. Maggiore responsabilità anche per gli amministratori delle società. A loro il compito di conservare il patrimonio sociale, visto che, qualora dovesse risultare insufficiente a soddisfare i diritti dei creditori, saranno chiamati a risponderne direttamente. Procedure più semplici e giudici specializzati[Torna su]
Cambiare la sostanza non basta. E' necessario semplificare anche la procedura ed eliminare le incertezze interpretative per rendere tutto più celere. Per questo dopo una prima fase comune il procedimento deve poter evolvere in una conservativa o liquidatoria. Importante anche individuare il tribunale competente in base alle dimensioni e al tipo di procedura da intraprendere e garantire la specializzazione dei giudici. Liquidazione rinnovata e meno costi[Torna su]
La procedura di liquidazione giudiziale infine deve rappresentare l'extrema ratio nella risoluzione della crisi. Della precedente disciplina conserva i tratti essenziali, ma diventa più rapida, snella, elastica ed efficiente. La riforma infine si pone l'obiettivo di contenere i costi per scongiurare che il pagamento dei crediti prededucibili, come quelli in favore dei professionisti, compromettano la consistenza dell'attivo e quindi il soddisfacimento degli altri creditori. |
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