Data: 09/11/2018 18:38:00 - Autore: Alessia Raimondi
Avv. Alessia Raimondi - Con sentenza del 9/10/2018 (R.G. 1320/14) la Corte d'Appello di Roma, Sez. Lavoro, � tornata ad esaminare la figura dell'incaricato alla vendita "porta a porta" ribadendone l'autonomia e la distinzione rispetto alle peculiarit� proprie del rapporto di agenzia.Nel caso di specie la Fondazione Enasarco aveva adito la Corte d'Appello al fine di sentir condannare una societ� all'omesso versamento di contributi previdenziali (e relative sanzioni) per 50 collaboratori esterni, contrattualmente inquadrati come venditori a domicilio ma, a suo dire, veri e propri agenti, stante "la continuit� delle prestazioni rese e la consistenza dei compensi provvigionali da questi maturati".
La Corte d'Appello ha ribadito che i verbali ispettivi fanno piena prova solo dei fatti che i funzionari degli enti previdenziali attestino essere avvenuti in loro presenza e che le circostanze sollevate dalla Fondazione non erano tali da smentire l'inquadramento di quei 50 collaboratori, fattone dall'azienda.
La L. n. 173/2005, disciplinante la vendita a domicilio, prevede infatti espressamente all'art. 3 la possibilit� che tale attivit� venga svolta anche senza contratto di agenzia, in forma occasionale o in maniera abituale.
Ci� che dunque differenzia l'agente dal venditore porta a porta non � la continuit� dell'incarico (che pu� ben essere a tempo indeterminato, prevedere una zona, essere riferito ad un singolo affare, essere remunerato con compenso provvigionale superiore ad � 5.000) ma l' assunzione di un vincolo giuridico comportante il rispetto di obblighi (di promozione, buona fede e lealt�, informazione, non concorrenza, esclusiva) previsti dagli artt. 1742 c.c. e seguenti, non gravanti sull'incaricato alla vendita, come confermato dal tenore letterale dei contratti oggetto di indagine.
La pronuncia in esame si aggiunge alla giurisprudenza formatasi a Roma nel contenzioso generato dalle opposizioni ai verbali ispettivi dell'Enasarco, dalla quale emerge una netta prevalenza di sentenze che, per le ragioni anzidette, hanno confermato la validit� degli inquadramenti degli incaricati alla vendita abituali presi in esame, con conseguente annullamento dei relativi verbali di accertamento.
Avv. Alessia Raimondi
(raimondi.avvocato@gmail.com, tel. 051.227311)

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