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Data: 09/11/2018 18:38:00 - Autore: Alessia Raimondi![]() La Corte d'Appello ha ribadito che i verbali ispettivi fanno piena prova solo dei fatti che i funzionari degli enti previdenziali attestino essere avvenuti in loro presenza e che le circostanze sollevate dalla Fondazione non erano tali da smentire l'inquadramento di quei 50 collaboratori, fattone dall'azienda. La L. n. 173/2005, disciplinante la vendita a domicilio, prevede infatti espressamente all'art. 3 la possibilità che tale attività venga svolta anche senza contratto di agenzia, in forma occasionale o in maniera abituale. Ciò che dunque differenzia l'agente dal venditore porta a porta non è la continuità dell'incarico (che può ben essere a tempo indeterminato, prevedere una zona, essere riferito ad un singolo affare, essere remunerato con compenso provvigionale superiore ad € 5.000) ma l' assunzione di un vincolo giuridico comportante il rispetto di obblighi (di promozione, buona fede e lealtà, informazione, non concorrenza, esclusiva) previsti dagli artt. 1742 c.c. e seguenti, non gravanti sull'incaricato alla vendita, come confermato dal tenore letterale dei contratti oggetto di indagine. La pronuncia in esame si aggiunge alla giurisprudenza formatasi a Roma nel contenzioso generato dalle opposizioni ai verbali ispettivi dell'Enasarco, dalla quale emerge una netta prevalenza di sentenze che, per le ragioni anzidette, hanno confermato la validità degli inquadramenti degli incaricati alla vendita abituali presi in esame, con conseguente annullamento dei relativi verbali di accertamento. Avv. Alessia Raimondi (raimondi.avvocato@gmail.com, tel. 051.227311)
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