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Data: 10/11/2018 17:00:00 - Autore: Gabriella Lax di Gabriella Lax – Gli avvocati al servizio delle amministrazioni pubbliche non potranno essere scelti "intuitu personae" salvo i casi relativi a "consequenzialità" e "complementarietà" di incarichi riguardanti vertenze. Dopo le tante richieste di chiarimenti circa le procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice dei contratti pubblici"), l'Autorità nazionale anticorruzione sigla le Linee guida per l'affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 (sotto allegate).
Anac, niente intuitu personae per gli avvocati della PaL'Anac indica due fattispecie di relazione tra p.a. e legali. Da un lato appalti veri e propri, ancorché a «regime semplificato», se oggetto dell'incarico sono servizi giuridici non ricompresi tra quelli elencati nell'articolo 17, comma 1, lettera d), del codice dei contratti. Vengono applicate a questi casi le disposizioni degli articoli 140, 142 e 143 del codice dei contratti. Si tratta dei casi in cui l'amministrazione vuole affidare per un periodo triennale servizi legali come consulenze non legate a specifiche controversie in corso o potenziali, oppure una certa tipologia di contenzioso. In questo caso la norma suggerisce di usare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per individuare il contraente, considerando che l'elemento prezzo o costo non può essere il parametro principale della selezione. In particolare tra appalti «esclusi» gli affidamenti del patrocinio legale di singole vertenze episodiche. Gli affidamenti non possono dunque essere basati sulla fiducia o, comunque, essere "intuitu personae" poiché, per l anorma, è obbligatorio il rispetto dei principi imposti ai contratti «esclusi» dall'articolo 4 del dlgs 50/2016. Dunque i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Laddove per economicità non s'intende la ricerca del ribasso, ma di motivazioni sulla congruità della spesa, che può scaturire dal confronto con la spesa per precedenti affidamenti o di altre amministrazioni, ma anche dal raffronto di più preventivi, liberamente raccolti. Saranno proprio i principi di imparzialità, parità di trattamento e proporzionalità ad impedire assegnazioni dell'incarico legati a componenti fiduciarie, guidate, cioè, da valutazioni sostanzialmente non motivabili. Circa il principio di trasparenza, le linee guida riaffermano l'obbligo di specificare «le ragioni che sono alla base delle scelte compiute», precisando che la consistenza dell'immancabile motivazione cresce al crescere del valore e dell'importanza dell'affidamento. L'utilizzo di elenchi di professionisti è ammesso, come strumento di semplificazione della scelta, purché gli elenchi siano costituiti a seguito di procedure aperte e pubbliche, a loro volta obbedienti ai principi posti dall'articolo 4 del dlgs 50/2016.
Anac, le eccezioni per le nomine degli avvocati della P.a.Le linee guida Anac non escludono la possibilità di affidamenti diretti, cioè senza nemmeno quelle specifiche cautele motivazionali sempre nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del dlgs 50/2016, da dimostrare quindi con una motivazione specifica, la cui obbligatorietà esclude qualsiasi scelta fiduciaria. I casi sono due: la «consequenzialità degli incarichi», ad esempio derivante dall'affidamento al medesimo professionista di ulteriori diversi gradi di giudizio; stessa cosa per la «complementarietà» degli incarichi riguardanti vertenze o casi connessi tra loro. Molto utile è l'indicazione secondo la quale è opportuno che le amministrazioni evidenzino sin dall'avviso per il primo affidamento l'opzione di successivi incarichi diretti, chiedendo la formulazione dell'offerta per la prestazione opzionale. La seconda ipotesi è l'assoluta particolarità della vertenza, che propone un tema in tutto innovativo, che non consente confronti utili tra più professionisti.
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