Data: 09/11/2018 17:14:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Superato il vaglio del Consiglio dei Ministri, lo schema di decreto che riforma la disciplina della crisi e dell'insolvenza (sotto allegato) passa ora in Parlamento. Le novità più importanti? Oltre a quelle enunciate nel comunicato stampa di Palazzo Chigi, ci sono gli indicatori della crisi, l'albo dei curatori, commissari o liquidatori e i benefici premiali di tipo penale per l'imprenditore che si attiva per scongiurare la crisi:

Addio fallimento, arriva la liquidazione giudiziale

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La sostituzione del termine fallimento con quello di "liquidazione giudiziale" è una delle novità principali della riforma, tesa ad impedire il discredito sociale a cui è notoriamente sottoposto l'imprenditore fallito.

A questa novità, si aggiungono:

  • la trattazione prioritaria di tutte quelle proposte che mirano a superare la crisi e a garantire la continuità d'impresa;
  • l'uniformazione e la semplificazione dei riti speciali;
  • la celerità e l'economicità delle procedure;
  • e l'armonizzazione dei procedimenti per gestire la crisi e l'insolvenza dell'imprenditore datore di lavoro per tutelare l'occupazione e il reddito dei lavoratori dipendenti.

Questi i principali elementi d'innovazione, a cui si accompagnano profondi cambiamenti in ambito sostanziale e procedurale, che si vanno ad analizzare.

Gli indicatori della crisi

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Nell'ottica di prevenzione delle crisi, la riforma all'art. 13 prevede gli "indicatori della crisi", ossia i segnali tipici di dissesto finanziario, patrimoniale e reddituale:

  • ritardo nei pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti;
  • ritardo nei pagamenti dei fornitori;
  • superamento degli indici di bilancio, così come previsti ed elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

Albo dei curatori, commissari e liquidatori

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Presso il Ministero della giustizia è istituito un albo unico nazionale dei curatori, commissari giudiziali o liquidatori, figure fondamentali nelle procedure previste dal Codice della crisi e dell'insolvenza.

L'iscrizione all'albo è a pagamento e richiede il rispetto del requisito di onorabilità a cui si accompagna l'obbligo di formazione e di aggiornamento biennale. La nomina di questi soggetti, all'interno delle procedure, spetterà al Giudice dopo aver valutato tutta una serie di parametri richiesti per garantire l'espletamento effettivo dell'incarico e comunque nel rispetto del principio della turnazione, con opportuni bilanciamenti. Possono ricoprire gli incarichi suddetti avvocati, commercialisti, esperti contabili, anche in forma associata e coloro che, all'interno delle società abbiano ricoperto ruoli di amministrazione, controllo e direzione.

Aspetti penali: benefici per l'imprenditore

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La riforma contempla inoltre dei benefici penali, sia in caso di bancarotta semplice che fraudolenta, per gli imprenditori che si attivano nel segnalare la crisi, per mitigare l'insolvenza e risolvere la crisi.

L'art. 324 del decreto, che contempla i casi di esenzione dai reati di bancarotta prevede infatti che, "le disposizioni di cui agli artt. 322 comma 3 (bancarotta fraudolenta) e 323 (bancarotta semplice) non si applicano ai pagamenti e alle operazioni computi in esecuzione di:

  • un concordato preventivo di cui all'articolo 84;
  • o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 48;
  • o del piano di cui all'articolo 56
  • ovvero del concordato minore omologato ai sensi dell'articolo 80,
  • nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 100 e dell'articolo 101."

In sostanza se l'imprenditore presenta tempestivamente l'istanza per accedere alle procedure previste per scongiurare la crisi e se il danno è di speciale tenuità, beneficia di una causa di non punibilità. In questo modo si riduce molto la pressione penale per eventi di modesta entità e rilevanza.


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