Data: 11/11/2018 17:30:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Nei giorni scorsi il Senato ha approvato il d.d.l. di conversione del decreto sicurezza (n. 113/2018), accogliendo le novit� introdotte dal maxi emendamento presentato dal Governo.

Nel testo approvato, che sar� sottoposto al vaglio della Camera, sono confermate molte delle discusse misure volute dal ministro Matteo Salvini tra cui la stretta sui permessi di soggiorno e sui richiedenti asilo, il Daspo urbano pi� severo, la dotazione in via sperimentale dei taser elettrici alla Polizia locale e molte altre disposizioni in tema di ordine pubblico, immigrazione e sicurezza urbana.

Per approfondimenti: Decreto sicurezza: tutte le novit� del maxiemendamento

Il nuovo delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio

Una novit� non presente nel testo originario, invece, � quella prevista dal nuovo art. 21-bis inserito dall'emendamento in sede di conversione. In particolare la norma modifica il codice penale introducendo il delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio.

Il nuovo art. 669-bis del codice penale andr� a colpire, salvo che il fatto costituisca pi� grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalit� vessatorie o simulando deformit� o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui piet�.

La pena prevista per i trasgressori � quella dell'arresto da tre a sei mesi. A questa si accompagner� la previsione di un'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. Inoltre, il testo prevede che sar� sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.

Accattonaggio altrui: stretta sugli organizzatori

Un'ulteriore stretta nei confronti dell'accattonaggio � prevista dall'art. 21-quinquies introdotto dal decreto sicurezza dal maxi emendamento che reca modifiche all'art. 600-octies del codice penale.

La norma, che attualmente disciplina l'impiego di minori nell'accattonaggio, si occuper� anche della punizione nei confronti di chi organizza l'accattonaggio altrui.

Il primo comma continuer� a punire, salvo che il fatto costituisca pi� grave reato, chiunque si avvale per mendicare di un persona minore degli anni quattordici, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorit� o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare.

Invece, il secondo comma introdotto dall'emendamento, punir� "Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto". In entrambi i casi summenzionati la pena prevista � quella della reclusione fino a tre anni.


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