Data: 11/11/2018 17:30:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Nei giorni scorsi il Senato ha approvato il d.d.l. di conversione del decreto sicurezza (n. 113/2018), accogliendo le novità introdotte dal maxi emendamento presentato dal Governo.

Nel testo approvato, che sarà sottoposto al vaglio della Camera, sono confermate molte delle discusse misure volute dal ministro Matteo Salvini tra cui la stretta sui permessi di soggiorno e sui richiedenti asilo, il Daspo urbano più severo, la dotazione in via sperimentale dei taser elettrici alla Polizia locale e molte altre disposizioni in tema di ordine pubblico, immigrazione e sicurezza urbana.

Per approfondimenti: Decreto sicurezza: tutte le novità del maxiemendamento

Il nuovo delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio

Una novità non presente nel testo originario, invece, è quella prevista dal nuovo art. 21-bis inserito dall'emendamento in sede di conversione. In particolare la norma modifica il codice penale introducendo il delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio.

Il nuovo art. 669-bis del codice penale andrà a colpire, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.

La pena prevista per i trasgressori è quella dell'arresto da tre a sei mesi. A questa si accompagnerà la previsione di un'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. Inoltre, il testo prevede che sarà sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.

Accattonaggio altrui: stretta sugli organizzatori

Un'ulteriore stretta nei confronti dell'accattonaggio è prevista dall'art. 21-quinquies introdotto dal decreto sicurezza dal maxi emendamento che reca modifiche all'art. 600-octies del codice penale.

La norma, che attualmente disciplina l'impiego di minori nell'accattonaggio, si occuperà anche della punizione nei confronti di chi organizza l'accattonaggio altrui.

Il primo comma continuerà a punire, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di un persona minore degli anni quattordici, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare.

Invece, il secondo comma introdotto dall'emendamento, punirà "Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto". In entrambi i casi summenzionati la pena prevista è quella della reclusione fino a tre anni.


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