Data: 14/11/2018 14:00:00 - Autore: Emanuela Foligno

Avv. Emanuela Foligno - L'ordinanza n. 25631/2018 della sesta sezione della Cassazione (sotto allegata) rappresenta un'altra mirabile pronunzia della illustre penna del Cons. Dott. Rossetti sul risarcimento dei danni sopravvenuti in corso di causa.

La vicenda

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Una Società immobiliare nel 2011 conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma la propria inquilina, una Casa di Cura, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti per inadempimento contrattuale, in quanto quest'ultima aveva rilasciato l'immobile locato tre anni dopo la scadenza del contratto, per cui, a causa del ritardato rilascio, l'attrice aveva perduto la possibilità di locare l'immobile a terzi, a condizioni più vantaggiose.

Il Tribunale di Roma in prime cure con sentenza del giugno 2013 rigettava la domanda per mancata prova dell'esistenza del danno. L' Immobiliare impugna in appello.

In secondo grado le domande dell'Immobiliare venivano nuovamente rigettate con sentenza del 3.8.2016.

In particolare la Corte Territoriale evidenziava che l'Immobiliare non aveva fornito idonea prova di offerte di locazione, bensì una mera proposta di locazione e che il contratto preliminare di locazione depositato in giudizio con la memoria conclusionale era inutilizzabile per 3 ragioni:

1) Il contratto era tardivamente prodotto in quanto con la memoria conclusionale non è ammissibile la produzione di nuovi documenti.

2) La domanda risarcitoria della Immobiliare per non avere potuto dare esecuzione a quel contratto preliminare era domanda nuova rispetto a quella formulata con l'atto di citazione.

3) Il danno derivante dalla impossibilità di stipulare nuovi contratti di locazione a causa del ritardato rilascio dei locali doveva sussistere al momento dell'introduzione del giudizio, mentre l'Immobiliare aveva dedotto con la memoria conclusiva di avere individuato un nuovo locatore con il quale, appunto, aveva stipulato il contratto preliminare di locazione.

Tale pronuncia veniva impugnata in Cassazione dall'Immobiliare che lamentava l'erronea censura di inammissibilità dei documenti (ndr il contratto preliminare di locazione) prodotti con la memoria conclusionale e l'erronea valutazione di domanda nuova svolta con la memoria conclusionale.

L'immobiliare in particolare adduceva che tale documento si era formato in epoca successiva all'udienza di discussione e che non costituiva domanda nuova l'avere con la memoria conclusiva ridotto le pretese risarcitorie chiedendo che il danno fosse stimato in misura pari alla differenza tra il canone pagato dalla Casa di Cura e il canone di € 35mila di cui al contratto preliminare di locazione.

La Cassazione sul risarcimento dei danni sopravvenuti in corso di causa

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La Suprema Corte non condivide quanto deciso dalla Corte d'Appello di Roma laddove la stessa argomenta che "proposta una domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, l'esistenza e l'ammontare del danno vada valutata con esclusivo riferimento alla data di introduzione del giudizio e che ai fini dell'accoglimento della domanda non rilevano eventuali pregiudizi sopravvenuti".

La Corte d'Appello, invero, ha errato a qualificare come sopravvenuta all'introduzione del giudizio la domanda di ristoro del lucro cessante che l'Immobiliare ha provato depositando il contratto preliminare unitamente alla comparsa conclusionale.

In concreto è "la prova del danno" ad essere sopravvenuta, non il danno in sé che sin dall'introduzione del giudizio era stato individuato nella perdita economica correlata all'impossibilità di locare a terzi l'immobile per il tempo in cui la Clinica continuava a detenere i locali nonostante lo spirare del contratto.

Gli Ermellini chiariscono che non è stata mutata la domanda introduttiva di risarcimento né il fatto costitutivo e che dunque non sussiste un mutamento inammissibile della domanda inizialmente proposta.

Al principio di inammissibilità è lecito derogare qualora:

1) L'attore deduca in corso di causa l'entità della somma richiesta a titolo di risarcimento

2) L'attore deduca che il danno si sia incrementato in corso di causa, fermo restando la natura di esso e l'identità del fatto generatore

3) L'attore deduca in corso di causa, dopo il maturare delle preclusioni, che si siano verificato danni ulteriori anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo purché non venga mutato il fatto generatore della pretesa risarcitoria

Le tre ipotesi, dunque, in cui è consentito chiedere il risarcimento di danni diversi per quantità o per qualità rispetto a quelli illustrati nell'atto introduttivo, sono la riduzione della domanda risarcitoria, la domanda di danni incrementali e i fatti sopravvenuti.

Per tale ragione gli Ermellini ritengono che la Corte d'Appello non doveva considerare inammissibile la domanda di risarcimento proposta con la memoria conclusionale, poiché non costituisce "domanda nuova", ma doveva esaminare se ricorressero le tre ipotesi elencate.

Conseguentemente, sulla inammissibilità dei documenti prodotti con la memoria conclusionale recanti una data successiva a quella di introduzione del giudizio, la Suprema Corte ritiene la doglianza fondata.

La Corte d'Appello avrebbe dovuto esaminare nel merito tale documentazione sulla scorta del principio che un documento venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per sé una implicita richiesta di rimessione in termini (ex multis N. 5465/2006 e 11922/2006).

Ciò che è inibito alla parte è produrre in giudizio documenti formati successivamente all'introduzione del giudizio, se di essi era in possesso prima della chiusura dell'istruttoria.

Quindi l'Immobiliare non ha mutato il tema di indagine sottoposto al Giudice in quanto sin dall'atto introduttivo l'esame era finalizzato ad accertare quali proposte contrattuali vantaggiose l'Immobiliare avesse perduto a causa del ritardato rilascio dei locali da parte della Casa di Cura.

Rispetto al "tema d'indagine" il deposito del contratto preliminare di locazione non ha introdotto un nuovo argomento istruttorio, ma ha introdotto una nuova prova del danno, lecita, perché sopravvenuta in corso di causa.

Il tema d'indagine è restato comunque, anche a seguito del deposito del documento contestato, quello dell'accertamento del lucro cessante causato dall'inadempimento della Casa di Cura.

Anche i fatti da accertare sono rimasti i medesimi, sia prima che dopo il deposito della comparsa conclusionale corredata della produzione del contratto preliminare di locazione.

Quindi offrire nuove prove del medesimo fatto costitutivo non costituisce inammissibile mutamento della domanda (ex multis N. 1814/2000).

Se così fosse, chiariscono gli Ermellini, la disposizione di cui all'art. 153 c.p.c. non avrebbe senso nella parte in cui consente la rimessione in termini per la produzione di nuove prove e a volere seguire il ragionamento (errato) della Corte d'Appello si perverrebbe all'assurdità che la richiesta di rimessione in termini per fornire la prova di un fatto già dedotto in giudizio non potrebbe mai essere accolta, perché tale prova costituirebbe sempre una inammissibile mutatio libelli.

Il principio di diritto

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La Suprema Corte ha cassato con rinvio indicando l'applicazione dei seguenti principi di diritto: " Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, costituisce implicita istanza di rimessione in termini il deposito, con le note conclusive, di documenti formati successivamente tanto alla domanda, quanto al maturare delle preclusioni istruttorie; a fronte di tale produzione, pertanto, il giudice non può dichiararla inammissibile, ma deve valutare se ricorrano i presupposti di cui all'art. 153 c.p.c., ed in caso affermativo esaminare nel merito la rilevanza probatoria dei documenti tardivamente depositati."

"Nel giudizio di risarcimento del danno (tanto da inadempimento contrattuale, quanto da fatto illecito) non costituiscono domande nuove: (a) la riduzione del quantum rispetto alla originaria pretesa; (b) la deduzione dell'aggravamento del medesimo danno già dedotto con la domanda originaria. La richiesta di risarcimento dei danni sopravvenuti al maturare delle preclusioni istruttorie, anche se di qualità e quantità differenti da quelli richiesti con la domanda originaria, costituisce invece una domanda nuova, ma anche ammissibile se ricorrano i presupposti della rimessione in termini, di cui all'art. 153 c.p.c.."


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