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Data: 20/05/2006 - Autore: www.laprevidenza.it Più delicata è la questione del complesso normativo colpito dalla abrogazione de qua. In particolare, è discusso in dottrina (ed anche nella giurisprudenza di questa Corte) se detta abrogazione investa solo le disposizioni in tema di modalità di prestazione ovvero la stessa esistenza del servizio militare obbligatorio (a cominciare dalla l. 958/1986, art. 1, comma 3, nella parte in cui prevede che «sono soggetti agli obblighi di leva tutti i cittadini»). La risposta, nonostante alcune imprecisioni terminologiche contenute nella legge citata e nella produzione normativa che vi ha dato attuazione, è quella più radicale. Il criterio distintivo tra modifica di un istituto giuridico e sua abrogazione tacita sta infatti - come noto - nella esistenza o meno di una continuità normativa tra la nuova disciplina e quella precedente (ovvero nel permanere o meno di identità degli elementi costitutivi fondamentali delle due fattispecie e dell'interesse tutelato). Orbene, nel caso di specie, la disciplina dettata dalla l. 331/2000 ha inciso proprio sugli elementi fondamentali del servizio militare obbligatorio (abolendolo in toto in tempo di pace e prevedendolo solo, e in termini eventuali, in caso di guerra o situazioni assimilate e subordinatamente alla insufficienza quantitativa del personale militare professionale) e sulla ratio dello stesso (ritenuta maggiore idoneità ad assicurare la difesa militare dello Stato di forze armate formate da professionisti rispetto al coinvolgimento di tutti i cittadini dotati dei necessari requisiti). La radicalità della modifica determina una evidente soluzione di continuità tra i due sistemi e non appare qualificabile altrimenti che come abrogazione del servizio militare obbligatorio di leva e introduzione di un diverso apparato di difesa caratterizzato dal professionismo e dalla partecipazione su base volontaria [con possibilità di integrazione su base obbligatoria solo in via eventuale e residuale e in caso di guerra (o ipotesi assimilate), alle condizioni stabilite dalla legge]. Né contrasta con questa interpretazione del dato normativo la circostanza che l'art. 7, comma 1, del d.lgs. 215/2001 e la l. 226/2004, art. 1 - nel disciplinare il periodo transitorio tra l'entrata in vigore della l. 331/2000 e la sua applicazione a regime - usino, con riferimento al servizio militare e alle relative chiamate, il termine «sospensione»: è, infatti, evidente che la terminologia utilizzata per regolamentare l'iter della riforma (garantendo «la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile») non può mettere in dubbio o modificare il contenuto e le caratteristiche delle stesse.... LaPrevidenza.it, 11/05/2006 Cassazione, Sez. I penale, sentenza 24.01.2006 n° 7628 |
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