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Data: 13/11/2018 11:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Il trasporto marittimo trova oggi la sua fonte di disciplina non più nel solo codice della navigazione (come avveniva sino al 2012), ma anche nel Regolamento europeo 392/2009, che ha recepito la cd. convenzione di Atene. Quest'ultimo, in particolare, si applica a tutti i trasporti, eccezion fatta per quelli effettuati con navi passeggeri di classe C e D del regolamento 98/18/CE adibite a viaggi in ambito nazionale, per i quali continua a trovare applicazione il codice della navigazione. Effetti sulla prescrizioneTale distinzione ripercuote astrattamente i suoi effetti anche sulla prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto e su tale questione si è di recente soffermato il Giudice di pace di Salerno con la sentenza numero 1685/2018 qui sotto allegata, che ha concluso una causa promossa da un viaggiatore patrocinato dall'Avv. Stefania Di Florio. In particolare, il giudicante ha precisato che, a partire dal 1° gennaio 2013, in Italia sono teoricamente vigenti due sistemi di estinzione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto: quello del codice della navigazione, che si applica ai soli trasporti nazionali su navi di classi C e D, e quello della convezione di Atene, che si applica invece ai trasporti nazionali e internazionali su navi di classi A e B. La prescrizione nella convenzione di AteneLa convenzione di Atene stabilisce un termine di prescrizione di due anni per far valere il risarcimento dei danni derivanti da morte o lesioni personali dei passeggeri e da perdita o avaria dei bagagli. Il termine entro il quale l'azione va introdotta non può comunque superare, per effetto di interruzioni o sospensioni, i cinque anni dallo sbarco o dal momento in cui lo sbarco sarebbe dovuto avvenire (con preferenza per la data successiva). La prescrizione nel codice della navigazioneIl codice della navigazione, invece, stabilisce che i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli non registrati si prescrivono in sei mesi dall'arrivo a destinazione del passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero sarebbe dovuto arrivare, mentre quelli che derivano dal contratto di trasporto di bagagli registrati si prescrivono in un anno dalla riconsegna dei bagagli o, in caso di perdita, dal giorno in cui questi avrebbero dovuto essere riconsegnati. Diritto specialeCon riferimento alla contemporanea vigenza dei due sistemi di prescrizione, la sentenza prosegue osservando che "Se tuttavia si accoglie l'interpretazione, più corretta, che il termine biennale … sia di prescrizione, allora tale concorrenza non si verifica, dato che la Convenzione contiene in sé norme di diritto speciale sia sulla decadenza che sulla prescrizione, che non lasciano quindi spazio alcuno all'applicazione dell'art. 418 del Codice della Navigazione". Ciò in altre parole vuol dire che, per il Giudice di Pace di Salerno, la prescrizione è sempre quella biennale, sia per i trasporti su navi di classi A e B che per i trasporti su navi di classi C e D.
Si ringrazia l'Avv. Stefania Di Florio del Foro di Salerno per la cortese segnalazione |
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