Data: 19/05/2006 - Autore: www.laprevidenza.it
La legge 23 agosto 2004, n. 243, recante ?Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria?, ha delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo contenente norme intese a ridefinire l'istituto della totalizzazione. In particolare: a)l'art. 1, comma 1, lett. d) ha previsto di rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operativitą anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi. b)l'art. 1, comma 2, lett. o) ha stabilito di ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilitą di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di etą sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianitą contributiva, indipendentemente dall'etą anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarą tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltą č estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorchč deceduto prima del compimento dell'etą pensionabile. LaPrevidenza.it, 11/05/2006 Inps, Circolare 9.5.2006 n° 69
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