Data: 19/05/2006 - Autore: www.laprevidenza.it
La legge 23 agosto 2004, n. 243, recante ?Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria?, ha delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo contenente norme intese a ridefinire l'istituto della totalizzazione. In particolare: a)l'art. 1, comma 1, lett. d) ha previsto di rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operativit� anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi. b)l'art. 1, comma 2, lett. o) ha stabilito di ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilit� di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di et� sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianit� contributiva, indipendentemente dall'et� anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sar� tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facolt� � estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorch� deceduto prima del compimento dell'et� pensionabile. LaPrevidenza.it, 11/05/2006 Inps, Circolare 9.5.2006 n� 69
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