Data: 14/11/2018 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Capita sovente che i procedimenti innanzi alla Corte di Cassazione vengano dichiarati inammissibili a causa di vicende inerenti la procedibilità del ricorso predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata.

Nonostante le numerose pronunce, tuttavia, rimangono ancora dei nodi irrisolti che la sesta sezione civile ritiene che solo le Sezioni Unite possano definitivamente sciogliere. Con l'ordinanza interlocutoria n. 28844/2018 (qui sotto allegata) ile Collegio ha infatti ritenuto di rimettere gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Nell'ordinanza, gli Ermellini analizzano dettagliatamente le incertezze che ruotano intorno al ricorso in Cassazione proposto contro un provvedimento notificato con modalità telematica, e la riflessione viene suffragata da puntuali riferimenti ai più attuali orientamenti giurisprudenziali sul tema.

Processo civile telematico: le Sezioni Unite sulla procedibilità del ricorso telematico

Il Collegio prende le mosse dal recente principio di cui alle Sezioni Unite (sent. n. 22438/2018) secondo cui il ricorso per Cassazione, predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, non è improcedibile se viene depositato in cancelleria, entro 20 giorni dall'ultima notifica, copia analogica del ricorso senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della L. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa.
Ma ciò soltanto qualora il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005.
Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio.

PCT: i nuovi quesiti alle Sezioni Unite sul ricorso in Cassazione telematico

Nei nuovi quesiti formulati dalla sesta sezione civile, gli Ermellini si chiedono se in mancanza del deposito della copia autentica della sentenza, da parte del ricorrente o dello stesso controricorrente, nel termine di 20 giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il deposito in cancelleria di copia analogica della sentenza notificata telematicamente, senza attestazione di conformità del difensore o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, comporti l'improcedibilità del ricorso.

Ciò anche se il controricorrente non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificato o intervenga l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio.
Ancora, i giudici ritengono doverosa una precisazione dello stesso tenore sull'eventuale improcedibilità laddove, invece, entro il suddetto termine sia stata depositata in cancelleria copia analogica della relazione di notifica telematica della sentenza, sempre senza attestazione di conformità o con attestazione priva di sottoscrizione autografa e sempre qualora il controricorrente non abbia disconosciuto la conformità della copia informale della relazione di notificazione o sia intervenuta l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica.
Ultimo punto, che si chiede sottoporre all'attenzione delle Sezioni Unite, riguarda l'assolvimento dell'onere di deposito della copia autentica della decisione notificata telematicamente nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso.
Ci si chiede se sia sufficiente per il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, estrarre copia cartacea del messaggio P.E.C. pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), edattestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, oppure sia necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta direttamente dal fascicolo informatico.

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