|
Data: 18/05/2006 - Autore: www.laprevidenza.it Alla suddetta contrattazione, pertanto, è consentito anche di individuare -. alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale - speciali categorie di lavoratori che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, in quanto l'esame congiunto delle parti sociali sulla necessità del mercato del lavoro costituisce una idonea garanzia per i lavoratori ed una efficace salvaguardia per i loro diritti (cfr. al riguardo: Cass. 11 dicembre 2002 n. 17674, proprio con riferimento ad una fattispecie di un contratto di lavoro a termine tra la s.p.a. GET ed un ufficiale di riscossione dei tributi). In adesione a questo orientamento si è ribadito così che l'attribuzione alla contrattazione collettiva del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine - espressione di una tendenza ad affidare alla autonomia collettiva (in ragione delle garanzie dalla stessa apprestate) la possibilità di deroga a regole generali disciplinanti il rapporto di lavoro - seppure deve inserirsi nel sistema delineato dalla disciplina generale dettata dalla L. n. 230 del 1962 (nel senso che restano applicabili le regole da questa disciplina dettate, ad esempio,con riguardo all'onere del datore di lavoro di provare le condizioni legittimanti l'apposizione del termine), legittima però l'introduzione di nuove ipotesi di contratto a termine completamente diverse da quelle configurate per legge, essendosi in presenza di una "delega in bianco" del legislatore all'autonomia collettiva avente ad oggetto, appunto, la individuazione di nuove ipotesi di contratto non omogenee rispetto a quelle legali (cfr., con riferimento ad assunzioni a termine di dipendenti postali nella fase di ristrutturazione conseguente alla privatizzazione dell'Ente Poste, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866, cui adda ,per analoghe considerazioni, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011 e n. 14026 ed, in epoca più recente, Cass. 12 gennaio 2006 n. 438; Cass. 12 dicembre 2005 n. 27311; Cass. 6 dicembre 2005 n. 26677, che precisano ancora che la delega di cui alla L. n. 56 del 1987, art. 23, non incontra alcun limite sul piano della "omogeneità" rispetto alle ipotesi legali, nè su quella della "temporaneità" dell'autorizzazione del tipo contrattuale; ed infine Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, secondo cui la specificazione di nuovi tipi di contratto a termine discende dall'intento del legislatore di considerare l'esame congiunto delle parti sociali sulle esigenze del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia dei loro diritti per cui deve prescindersi dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori).... LaPrevidenza.it, 10/05/2006 Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 2.2.2006 n° 4588 |
|