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Data: 14/11/2018 21:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 43553/2018 (sotto allegata) la Cassazione torna a pronunciarsi su quei gesti che possono integrare il reato di violenza sessuale, anche nella forma tentata. Gli Ermellini precisano che la libertà sessuale è espressione della personalità dell'individuo e come tale deve realizzarsi senza costrizioni e forzature esterne. Un atto inoltre può assumere una connotazione sessuale anche se tra due soggetti non si verifica un contatto fisico con evidente carica erotica. Il tentativo di dare un bacio sulle labbra contro la volontà della vittima, che la esprime tentando di divincolarsi, è infatti sufficiente per ritenere integrato il delitto di violenza sessuale nella forma tentata.
La vicenda processuale[Torna su]
La Corte d'appello di Reggio Calabria conferma la decisione del giudice di primo grado che condanna l'imputato alla pena di giustizia, con concessione dell'attenuante di cui all'articolo 609 bis c.p., comma 3, per il delitto di violenza sessuale di cui 609 bis c.p., nella forma tentata (art. 56 c.p.) Avverso la sentenza l'imputato ricorre in Cassazione, affidandosi a due motivi. Nel primo evidenzia come la Corte territoriale sia giunta erroneamente alla conclusione che il bacio fosse diretto sulla bocca della persona offesa, anziché verso altre zone del corpo, sulla base di mere presunzioni. Con il secondo contesta la condanna per il reato di violenza sessuale, ritenendo più corretto qualificare la sua condotta come violenza privata ai sensi dell'art. 610 c.p. Il bacio infatti non deve essere considerato come diretto a soddisfare un proprio desiderio sessuale, quanto ad esternare un sentimento amoroso, anche se non corrisposto. Un bacio sulle labbra dato contro la volontà di chi lo riceve è violenza sessuale[Torna su]
La Cassazione respinge il ricorso perché infondato, così motivando la sua decisione.
Si deve valutare la reazione della vittima[Torna su]
Secondo la Cassazione il tentativo di violenza sessuale si configura quindi anche se il contatto è superficiale e fugace; è dalla reazione della vittima che si deve desumere se una certa azione rappresenta un'interferenza indebita nella sua sfera sessuale, come verificatosi nel caso de quo. Dalle dichiarazioni di un agente di polizia giudiziaria presente al momento dei fatti, è emerso infatti che l'imputato avesse atteso la vittima fuori dal posto di lavoro e, trattenendola per il collo e aggredendola, avesse tentato di baciarla. La donna però, respingendo il suo corteggiatore molesto, aveva tentato di divincolarsi, manifestando in questo modo, la volontà di contrastare l'indebita interferenza nella sua sfera sessuale. Leggi anche Il reato di violenza sessuale |
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