Data: 14/11/2018 18:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Il codice delle pari opportunità stabilisce che il licenziamento intimato alla lavoratrice dipendente dal giorno della richiesta di pubblicazioni di matrimonio, seguita dalla sua celebrazione, sino a un anno dopo la stessa debba considerarsi nulla.

Su tale disposizione è stata recentemente chiamata a pronunciarsi la Corte di cassazione che, come con la sentenza numero 28926/2018 qui sotto allegata, non la ha ritenuta discriminatoria come avrebbe voluto invece il ricorrente, un lavoratore uomo licenziato nel corso del predetto arco temporale.

Diversità di trattamento giustificata

Per i giudici, la diversità di trattamento tra lavoratrici e lavoratori che deriva dal campo di applicazione circoscritto del divieto di licenziamento per matrimonio, "lungi dall'essere discriminatoria" è piuttosto giustificata da ragioni di tutela della maternità e della necessità, per la donna, di adempiere alla sua essenziale funzione familiare.

Coerenza con la costituzione e con la Cedu

La disposizione attualmente rinvenibile nel codice delle pari opportunità, insomma, non si pone in contrasto né con la Costituzione italiana né con la normativa antidiscriminatoria europea sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Con particolare riferimento alla Costituzione, per la Corte la tutela accordata dall'ordinamento alle lavoratrici che intendono sposarsi si fonda su una pluralità di principi costituzionali, in particolare su quelli di cui ai seguenti articoli:

- articolo 2: garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali la libertà di contrarre matrimonio

- articolo 3: uguaglianza sostanziale, attraverso la rimozione degli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana,

- articolo 31: agevolazione della formazione di una famiglia, con superamento degli ostacoli che possono contrastarla,

- articolo 37: fissazione di condizioni di lavoro della donna compatibili con l'adempimento della sua funzione familiare,

- articolo 4: diritto al lavoro,

- articolo 35: tutela del lavoro.


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