Data: 17/11/2018 12:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - La vita in condominio pu� sovente essere meno tranquilla di quanto si immagini e ci� soprattutto a causa di rumori molesti e disturbanti che possono minare il quieto vivere quotidiano.
La casistica dei rumori insopportabili che vanno ad arrecare disturbo ai vicini � davvero ampia: dalla musica alla televisione ad alto volume, passando per tacchi di scarpe, lavatrici ed elettrodomestici, lavori in casa, o semplicemente schiamazzi di vario genere.
Tuttavia, il condomino non � sempre costretto a sopportare le immissioni rumorose moleste e ben potr� tutelarsi nelle apposite sedi e secondo le modalit� stabilite dalle legge:

Rumori e regolamento condominiale

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Di norma, � direttamente il Regolamento Condominiale che disciplina e distingue gli orari nei quali i rumori sono consentiti e quelli, invece, nei quali si rende necessario rispettare il silenzio. Solitamente le fasce orarie nelle quali vengono tollerati i rumori pi� fastidiosi vanno dalle 08:00 alle 13:00 del mattino e dalle 16:00 alle 21:00 del pomeriggio/sera.

Si tratta, per� di un'indicazione di massima in quanto � rimessa a ogni Condominio la facolt� di stabilire autonomamente le fasce orarie nelle quali consentire o meno i rumori, cos� come � ben possibile prevedere variazioni degli orari su base stagionale o anche individuare giorni specifici in cui si consentono operazioni particolarmente rumorose.

Quanto alle sanzioni, vale rammentare che l'art. 70 disp att. c.c. stabilisce che "per le infrazioni al regolamento di condominio pu� essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800".

Tale somma sar� devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie. L'irrogazione della sanzione, inoltre, � deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui all'art. 1136 c.c., secondo comma.

Se non ritiene di rivolgersi all'assemblea condominiale, colui che desidera far cessare i rumori molesti potr� agire in giudizio, oppure ottenere l'aiuto dell'autorit� pubblica (tramite apposita denuncia o anche d'ufficio).

Rumori in Condominio: la tutela in sede civile

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Guardando oltre l'eventuale previsione di norme ad hoc nel Regolamento Condominiale, non tutti i rumori sono idonei a fondare la tutela civile bens� solo quelli che (ex art. 844 c.c.) superano la "normale tollerabilit�" avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
per approfondimenti: Le immissioni di rumore
Per agevolare l'interpretazione del concetto di normale tollerabilit�, un aiuto � giunto dalla Legge 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e dall'applicazione del c.d. criterio differenziale, che registra la differenza tra il livello di rumore ambientale e livello di rumore residuo.
La giurisprudenza, invece, ha elaborato il c.d. criterio comparativo ritenendo che, nella valutazione sulla tollerabilit� dei rumori, sia sufficiente dimostrare che i rumori del vicino abbiano superato di 3 dB (se verificatisi nelle ore notturne) oppure di 5 dB (se verificatisi di giorno) il c.d. rumore di fondo.
Inoltre, lo stesso art. 844 c.c. spiega che nell'applicare la norma l'autorit� giudiziaria dovr� contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della propriet� e potr� tener conto della priorit� di un determinato uso.
La pi� recente giurisprudenza di Cassazione (cfr. sent. n. 6136/2018) ha chiarito che il limite di tollerabilit� ex art. 844 c.c. non ha carattere assoluto (per approfondimenti: Immissioni: la tollerabilit� va valutata caso per caso).
La tollerabilit� delle immissioni, dunque, andr� valutata caso per caso tenendo conto delle situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti.

Rumori in Condominio: quando sono intollerabili?

Secondo la giurisprudenza, la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, dovr� essere riferita alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata (Cass. 17051/2011; Cass. 3438/2010).
A tal fine, non si potr� prescindere dalla rumorosit� di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante della zona, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo).
� dunque necessario considerare il complesso di suoni, di origine varia spesso non identificabile, continui e caratteristici della zona si quali si innestano di volta in volta rumori pi� intensi (prodotti da voci, veicoli, eccetera).
Tutti questi elementi dovranno poi essere valutati in modo obiettivo in relazione alla reattivit� dell'uomo medio, prescindendo da considerazioni attinenti alle singole persone interessate dalle immissioni (condizioni fisiche o psichiche, assuefazione o meno alla rumorosit�; cfr., Cass. 38/1976).

Rumori molesti: le azioni civili

I rumori non superano la normale tollerabilit�, nel senso sopra descritto, dovranno semplicemente essere sopportati; invece, per quelli che superano il limite summenzionato, sar� possibile tutelarsi in sede civile.

In primis, chi subisce rumori molesti da parte del vicino (proprietario o locatario dell'immobile) potr� chiedere al giudice di inibire l'attivit� disturbante, ovvero ordinarne la cessazione oppure imporre misure adatte a ridurre la rumorosit�.

Oltre all'azione inibitoria, inoltre, sul piano civilistico sar� possibile, ex art. 2043 c.c., chiedere il risarcimento di una serie di danni: il pregiudizio risarcibile, ad esempio, potrebbe essere quello dovuto alla consistente perdita di valore dell'immobile, oppure dal disturbo della quiete, o ancora per eventuali danni alla salute provocati dell'esposizione prolungata ai rumori.

Sar� onere di chi intende ottenere il risarcimento dimostrare sia il superamento del limite di normale tollerabilit� sia il nesso di causalit� tra questo e i danni subiti a causa dell'esposizione prolungata ai rumori molesti.

Entrambe le azioni (inibitoria e risarcitoria) sono cumulabili e, quindi, potranno essere proposte congiuntamente in un unico procedimento.

Rumori in condominio: il codice penale

I rumori molesti in Condominio, inoltre, possono altres� integrare un vero e proprio reato contravvenzionale ai sensi dell'art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).
La norma punisce chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici.
La pena � quella dell'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 309 euro. Si applica, invece, l'ammenda da 103 a 516 euro nei confronti di chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorit�.

Rumori in condominio: quando scatta il reato?

Anche in questo caso, non ogni rumore � idoneo a integrare il reato di disturbo della quiete pubblica. La giurisprudenza, infatti, � unanime nel ritenere che il reato si configura solo ove i rumori eccedano il limite della normale tollerabilit� e siano virtualmente in grado di infastidire un numero indeterminato di persone.
L'interesse tutelato dal legislatore, infatti, � quello della pubblica quiete e dunque i rumori dovranno avere una tale diffusivit� che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare (Cass., n. 18416/2017)
In particolare, con riferimento ai rumori in Condominio, questi dovranno essere tali da arrecare pregiudizio e disturbo non solo agli "abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione", ma a una pi� consistente parte degli occupanti il medesimo edificio.
Il giudice dovr�, all'uopo, verificare se le immissioni sono, per la loro intensit�, tali da travalicare l'ambito spaziale della abitazione immediatamente limitrofa, per accedere anche agli ambienti ulteriori, cos� determinando quella diffusivit�, sia pure solo potenziale, della lesione nella quale si realizza la antigiuridicit� penale della condotta (cfr. Cass. n. 14596/2018)
Non � necessario che il magistrato disponga una perizia o consulenza tecnica (cfr. Cass. n. 9361/2018) in quanto ben potr� fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, occorrendo ci� nondimeno accertare la diffusa capacit� offensiva del rumore in relazione al caso concreto (Per approfondimenti: Condomino rumoroso? � disturbo della quiete pubblica).

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