Data: 16/11/2018 11:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - La societ� che gestisce il tratto autostradale in prossimit� dell'abitazione dovr� risarcire i proprietari degli appartamenti per i danni da inquinamento acustico laddove non sia stata realizzata una barriera antirumore adeguata.

In particolare, scatta la tutela risarcitoria ex artt. 844 e 2043 c.c. in quanto il D.P.R. n. 142/2004 non � suscettibile di elidere la valenza precettiva di tali norme.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 28893/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sull'impugnazione della societ� Autostrade convenuta inizialmente in giudizio da una coppia, proprietaria di un'abitazione in prossimit� dell'autostrada che riteneva fosse stato superato il livello massimo di immissioni rumorose.

Il caso

Esperita prova testimoniale, disposta CTU medico-legale e un'integrazione alla CTU tecnico-acustica, Il Tribunale accertava e dichiarava che le immissioni rumorose prodotte nel tratto autostradale in oggetto superavano la normale tollerabilit� ex art. 844 c.c. e disponeva il risarcimento in forma specifica nei confronti degli attori.

La societ� convenuta, inoltre, veniva condannata a realizzare immediatamente una barriera antirumore con materiale fonoassorbente adeguato, lunga 400 metri e alta 6 metri, con curvatura superiore a rientrare di 0,5 metri (in base alla soluzione vagliata dal CTU). Decisione che veniva confermata anche dalla Corte d'Appello.

In Cassazione, Autostrade si difende evidenziando come le lamentate immissioni fossero da riconnettersi all'esercizio dell'infrastruttura autostradale e, dunque, all'utilizzazione dell'opera pubblica secondo la sua tipica destinazione. Il pregiudizio lamentato, dunque, non era dovuto all'omessa manutenzione della barriera antirumore di metri 2,5 preesistente.
Ancora, la societ� nega ogni colpa specifica ascrivibile per inadempimento di obblighi di contenimento e abbattimento del rumore nella costruzione e gestione dell'infrastruttura autostradale, in quanto le immissioni sarebbero avvenute nel rispetto del D.P.R. n. 142/2004, che ne certifica la piena legittimit�.

Pertanto, il pregiudizio lamentato dalla coppia sarebbe stato quello sofferto in ragione della localizzazione dell'opera pubblica nelle vicinanze della propria abitazione, posizione tutelata da disposizioni specifiche, e sottratta, secondo la ricorrente, allo schema della tutela reale ex art. 844 c.c., tutte le volte in cui non ricorra lesione del diritto primario alla salute.

Autostrada rumorosa vicino casa: quando scatta il risarcimento ex art 844 c.c.?

Nonostante le rimostrante dell'ente gestore del tratto autostradale, tuttavia, anche la Cassazione ritiene di confermare la decisione di merito.
Per gli Ermellini, l'inquadramento normativo individuato dal Tribunale � stato correttamente ritenuto ineccepibile dalla Corte d'Appello nell'azione risarcitoria extracontrattuale, ex artt. 2043 e 844 c.c., non essendo il D.P.R. n. 142/2004 suscettibile di elidere la valenza precettiva dell'art. 2043 c.c. e della tutela del diritto di propriet� prevista dall'art. 844.
D'altronde, rammenta il Collegio, in tema di immissioni acustiche, � stato affermato che la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualit� anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter del D.L.. n. 208/2008 (conv. con mod. in L. n. 13/2009).
Anche a quest'ultimo non pu� aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., che avrebbe l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilit�.
Deve comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualit� della vita rispetto alle esigenze della produzione (Cass. n. 20927/2015 e n. 20198/2016).

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