Data: 21/05/2006 - Autore: www.laprevidenza.it
Il ricorso - le cui diverse argomentazioni vanno unitariamente esaminate perch� concernenti una questione unica - sostiene che la sentenza ha violato norme di diritto ed � affetta da vizi della motivazione, per avere: a) affermato l'appartenenza della lavoratrice alla categoria del personale civile, non a quella del personale cd. a statuto locale, sulla base della volont� delle parti e del formale inquadramento, sebbene fossero presenti gli elementi oggettivi della cittadinanza italiana e della residenza in Italia; b) escluso la natura imprenditoriale dell'attivit� relativa allo spaccio, pur in presenza di un'attivit� organizzata per la produzione di beni e servizi, comunque inidonea ad escludere l'applicazione delle garanzie dello Statuto dei lavoratori; c) ritenuto che, in ogni caso, ricorressero le condizioni per riconoscere l'appartenenza della lavoratrice al personale "a statuto internazionale", omettendo di considerare l'inapplicabilit� alla fattispecie della normativa NATO (Protocollo di Parigi 28 agosto 1952).... Si ringrazia il Prof. Paolo Cendon LaPrevidenza.it, 12/05/2006 Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 18.10.2005, n. 20106
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